La Corte di Cassazione a favore degli animali domestici nel condominio - Cass. 15 febbraio 2011 n.3705

Le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà  spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà  incidono sui diritti dei condomini, e costituiscono su queste ultime una servitu' reciproca.

Tali disposizioni, di natura contrattuale: - vanno approvate e possono essere modificate solo con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà  dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica; - esorbitano quindi dalle attribuzioni dell'assemblea, alla quale va conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l'uso e il godimento.

Per le suesposte ragioni, la sentenza della Corte di Cassazione 15 febbraio 2011, n.3705 afferma che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà  dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 15 febbraio 2011, n.3705

  Pres. Rovelli – est. Migliucci

  ……omissis ….

 MOTIVI DELLA DECISIONE

 Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurano la decisione gravata che era incorsa in ultrapetizione laddove aveva proceduto alla interpretazione della clausola del regolamento condominiale, quando invece con i motivi di appello era stata dedotto esclusivamente che il predetto non aveva natura contrattale.

Il motivo è infondato.

 Occorre premettere che con l'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano dedotto la nullità della delibera che aveva modificato il regolamento condominiale sul rilievo che lo stesso non era modificabile a maggioranza in considerazione della sua natura contrattuale: orbene il motivo di appello, con cui il Condominio aveva censurato la decisione di primo grado che ne aveva ritenuto la natura contrattuale, aveva in sostanza investito il giudice del gravame della questione in ordine al contenuto della clausola che costituiva l'accertamento posto a base della domanda, accertamento indispensabile per la decisione della presente controversia e che quindi correttamente ha formato oggetto di esame da parte dei Giudici di appello.

   

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1027, 1028, 1058 e 1138 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisine gravata che aveva ritenuto modificabile a maggioranza la disposizione del regolamento in questione, quando la previsione de qua rientrava nell'ambito delle servitù reciproche che, ponendo vincoli di natura reale, non potevano essere modificate se non con il consenso unanime dei condomini.

 Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, pur avendo affermato la natura contrattuale del regolamento condominiale, ha poi ritenuto modificabile a maggioranza la disposizione che prevedeva il divieto di tenere animali negli spazi privati e comuni. Orbene, occorre considerare che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. 13164/2001); ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà' dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell'assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l'uso e il godimento.

 

 

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