La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per non aver concesso l'adozione di una bambina a genitori che già l'avevano avuta in affidamento (violazione art. 8 della CEDU) - Sentenza 27 aprile 2010 n°345

 

I fatti risalgono al maggio 2004, allorché due coniugi hanno ricevuto dal Tribunale una neonata in affido.
Dapprima il Tribunale decise per un affido di cinque mesi, poi prorogato a diciannove.
Tuttavia la bambina è stata definita adottabile e, nonostante la coppia avesse più volte chiesto l’adozione, il Tribunale ha comunque di affidarla a un'altra famiglia, senza nemmeno comunicarlo ai coniugi.
La bambina venne quindi portata via dalla famiglia in cui viveva da quasi due anni con l'assistenza della polizia.
A quel punto la coppia decise di presentare gravame avverso la decisione del Tribunale, ma anche la Corte d’appello, pur dichiarando che la decisione presa dal Tribunale non era ben fondata, ha lasciato la bambina con la nuova famiglia, ritenendo che un’ulteriore separazione avrebbe rischiato di traumatizzarla.
La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, adita dai genitori, con sentenza n°345 del 27 aprile 2010 - caso MORETTI e BENEDETTI (ricorso n°16318/07) ha riscontrato «difetti nella procedura di adozione» e, quindi «il mancato rispetto del diritto dei genitori a creare una famiglia, in base all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo», evidenziando che quando i procedimenti giudiziari hanno risvolti sulla vita familiare, il passaggio del tempo può determinare conseguenze irrimediabili, che era comunque di primaria importanza che la richiesta di adozione dei coniugi, rigettata senza motivazione, fosse esaminata attentamente e prontamente prima di dichiarare la minare adottabile; e ciò anche se  anche se la sentenza non incide sulla scelta ormai compiuta dal tribunale nazionale,
Ai coniugi l’Italia dovrà risarcire € 10.000,00 per danni morali e € 5.000,00 per le spese legali sostenute.
 

 

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