La falsa attestazione di avvenuto pagamento da parte del datore di lavoro non sospende la prescrizione quinquennale del credito in favore dell'INPS per contributi previdenziali - Corte di Appello di Bologna 9 marzo 2010 n°529

La prescrizione quinquennale del credito dell'INPS per contributi previdenziali (art. 3 L. n. 335/1995) non è sospesa nel caso in cui in cui il datore di lavoro falsamente attesti nel modello 01M di aver versato i contributi di Legge, e ciò in quanto la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n°8 c. c. ricorre solo nel caso in cui il debitore abbia tenuto un comportamento intenzionalmente teso ad occultare al creditore l'esistenza del debito, consistente in  una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non invece nel caso di mera difficoltà di accertamento del credito, come appunto nel caso in esame per l'INPS, che nell'ambito dei suoi legittimi poteri ispettivi e di accertamento, ben poteva controllare prima del decorso dei cinque anni se quanto dichiarato nel citato modello 01M fosse o meno corrispondente al vero. Così si è recentemente espressa la Corte di Appello di Bologna 9 marzo 2010 n°529. 

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