La legittimazione passiva, nell'azione per il recupero delle quote condominiali, spetta soltanto al vero proprietario dell'unità immobiliare - Cassazione civile, II Sezione 12 luglio 2011 n. 15296
Accertato che proprietario dell'immobile per il quale si chiedeva il pagamento delle quote condominiali era persona diversa da quella cui l'amministratore aveva chiesto il pagamento anche attraverso il decreto ingiuntivo, era consequenziale la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione d'improcedibilità del procedimento giudiziario per mancanza di legittimatio ad causam dell'opponente.
La legittimazione passiva, nell'azione per il recupero delle quote condominiali, secondo Cassazione, Sezione II civile, 12 luglio 2011 n. 15296 spetta soltanto al vero proprietario dell'unità immobiliare e non anche a chi possa apparire tale, perché in materia
Cassazione, Sezione II civile, 12 luglio 2011 n. 15296
Svolgimento del processo
.....con atto di opposizione, dell'8 febbraio 2005, avverso decreto ingiuntivo emesso dal Giudice
L'opponente sosteneva di non essere proprietario di alcunché, né tanto meno delle unità immobiliari ubicate al piano terreno del predetto condominio considerato che con atto di donazione del 5 giugno 1989 allegato alla produzione documentale di parte opponente le unità immobiliari di cui si dice furono donate al signor ---.
Si costituiva in giudizio il Condominio il quale contestava il comportamento tenuto dall'opposto nel corso degli anni in seno al condominio, invocando la qualità di condomino apparente dello stesso.
Il Giudice
La cassazione della sentenza n. 970 del 2005 del Giudice
..... con ricorso affidato a due motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dal Condominio …. di Battipaglia.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo .....lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 276 cpc nonché 118 disp Att Cpc in riferimento all'art. 360 n. 3-4-5 cpc. per la contraddittoria, insufficiente, nonché, apparente motivazione della sentenza con conseguente nullità della stessa per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, di norme processuali, anche alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cpc. in riferimento all'art' 360 n. 3-5 cpc. per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con conseguente apparente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversi , prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio.
3. Entrambi questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, considerata la connessione che esiste tra gli stessi, tanto che l’uno appare una conseguenza dell'altro.
3.1. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata contiene un'apparente motivazione priva di ogni congruenza e fondamento logico giuridico. Il giudice, non curante della verifica della legittimatio ad causam dell'opponente, ha affermato che .....si sarebbe occupato del pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile
3.2. La censura merita di essere accolta, essenzialmente, perché accertato - come afferma lo stesso Giudice di merito- che proprietario dell'immobile per il quale si chiedeva il pagamento delle quote condominiali era persona diversa da quella cui l'amministratore aveva chiesto il pagamento anche attraverso il decreto ingiuntivo, era consequenziale la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione d'improcedibilità del procedimento giudiziario per mancanza di legittimatio ad causam dell'opponente.
3.3. In verità. nel caso di azione giudiziale dell'amministratore
4. Questa Corte, altresì. ritiene opportuno evidenziare che il giudice
4.1.-- Con l'ulteriore conseguenza, che è opportuno evidenziare. anche in questa, che la sentenza pronunciata in violazione di un principio informatore della materia – come insegna la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre v. S.U. 564/09. Cass. 7668/08. 7581/07, 6593/06, 7872/05, 5084/04) e la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 206/04), avuto riguardo al regime anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.40 del 2006. è ricorribile in cassazione nonostante quella sentenza sia relativa ad un credito di importo inferiore ad Euro 1.100.00. e sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.. comma 2.
In definitiva. il ricorso va accolto e la sentenza del Giudice
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che liquida in €. 230.00 per diritto, più €. 170.00 per onorari, più €. 70.00 per esborsi, nonché le spese del giudizio di cassazione che liquida in €. 400.00 oltre €. 100,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
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