La legittimazione passiva, nell'azione per il recupero delle quote condominiali, spetta soltanto al vero proprietario dell'unità immobiliare - Cassazione civile, II Sezione, 11 luglio 2011 n. 15203
Un condomino chiede un via giudiziale una diversa regolamentazione dell'uso del seminterrato condominiale, utilizzato a parcheggio, in quanto le dimensione della nuova automobile da lui acquistata non gli consentiva più il parcheggio negli appositi spazi.
La Corte sezione II, con sentenza 11 luglio 2011 n.
- che l’uso della cosa comune avviene abitualmente, sinchè possibile, in modo promiscuo, ma ciò non significa che ciascun comunista possa utilizzare il bene in qualunque modo voglia, poiché sussistono i limiti del rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri partecipanti;
- che l’uso della cosa comune può essere regolamentato in sede assembleare, tramite delibera adottata a maggioranza dei condomini (in tal caso, per contestare l’uso comune del bene, occorre impugnare la delibera);
- che ove il godimento pregresso, sia esso promiscuo o regolamentato in via autonoma tramite delibera dell'assemblea dei condomini adottata a maggioranza, non sia più possibile per taluno soltanto dei partecipanti, a causa del mutamento puramente elettivo delle sue condizioni personali (nella specie acquisto di una nuova auto di maggiori dimensioni), il condominio non può esigere potestativamente nei confronti degli altri una diversa modalità di utilizzazione della cosa comune, in senso turnario ovvero mediante altre soluzioni che impegnino ulteriori e/o differenti parti oggetto di comunione, sia perché il godimento promiscuo è per sua natura modale, di talché il singolo condomino ha l'onere di conformare ai limiti anche quantitativi del bene le proprie aspettative di utilizzo, sia in quanto differenti opzioni di godimento comune possono essere realizzate in via autonoma, ma non già imposte tramite l’imposizione giudiziale di un diverso tipo di godimento diretto (dato che il giudice può disporre al riguardo di poteri interdittivi).
pubblica su facebook

