La madre ha diritto a continuare a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio, anche se quest'ultimo è divenuto maggiorenne e convive con il padre - Cassazione 16 giugno 2011 n°13184

Una madre divorziata agisce, in via esecutiva, contro il padre per ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio, diventato maggiorenne.

Il marito propone opposizione all'esecuzione, ritenendo che l'ex moglie avesse perso la legittimazione ad agire perché il figlio, diventato maggiorenne, e non vivendo più con la madre affidataria, aveva acquistato una legittimazione iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento.

L'opposizione del marito viene accolta in primo e secondo grado.

Ricorre la madre in Cassazione articolando il seguente quesito di diritto: «se, nel caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e ove la sentenza preveda che uno dei genitori debba corrispondere all'altro un assegno di mantenimento per il figlio, il relativo obbligo viene automaticamente a cessare con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, circostanza per cui il genitore tenuto a corrispondere l'assegno può agire ex art. 615 c.p.c. ovvero se debba istaurarsi il procedimento in camera di consiglio per la modifica del titolo».

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 giugno 2011 n°13184, accoglie il ricorso della madre, ritenendo:

- che la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne, non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’ assegno di mantenimento per il figlio sulla base della sentenza di divorzio;

- che, quindi, il coniuge separato o divorziato già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, a ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio;

- che ciascuna legittimazione è concorrente con l’altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un’ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a diverse persone;

- che, d’altra parte, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa;

- che si tratta, quindi, di un mutamento delle circostanze che va accertato in sede di modifica delle condizioni del divorzio;

- che, quindi, il giudice territoriale non avrebbe potuto ritenere illegittimamente azionata la pretesa da parte del padre per il semplice raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. D’altro canto, l’obbligato, per conseguire la soppressione o la decurtazione dell’assegno, avrebbe dovuto chiedere la modifica della sentenza di divorzio attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, era, invece, da escludere la possibilità di conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo, il cui accertamento non poteva non avere luogo nell'ambito del procedimento innanzi indicato, al quale avrebbe dovuto necessariamente fare ricorso il soggetto del giudizio di divorzio che avesse inteso conseguire la diminuzione della misura dell’assegno.

 

Precedenti:

  • Cassazione 27 maggio 2005 n°11320: "Il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato "iure proprio" ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio".
  • Cassazione 4 aprile 2005 n°6975: "Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, "ipso facto", la mancata corresponsione dell'assegno"

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