Mediazione Familiare, separazione dei coniugi e affido condiviso dei figli
La legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, entrata in vigore il 16 marzo
E’, quindi, diventata legge dello stato l’idea base che ogni figlio ha il diritto di conservare, o, eventualmente, ristabilire, con ciascun genitore un rapporto verticale costante e proficuo, a prescindere dal deterioramento intervenuto nel rapporto orizzontale tra i coniugi, culminato con la separazione.
Analizzando più da vicino, anche se sommariamente, la lettera della norma si può notare una vera e propria “rivoluzione” intervenuta nella formulazione dell’art. 155 c.c.
Il testo previgente di detto articolo stabiliva laconicamente, all'inizio del comma 1: “Il giudice che proclama la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati”. La regola era, dunque, l’affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori; per quanto riguardava il coniuge non affidatario la legge poneva a suo carico l’obbligo di mantenimento, quantificato con provvedimento giudiziale. Sempre il giudice stabiliva le modalità di visita e il contributo che il non affidatario avrebbe dovuto fornire nell’educazione ed istruzione della prole.
Ne deriva, dunque, che la regola, in base al testo introdotto dalla riforma, è l’affidamento condiviso; l’eccezione, invece, l’affidamento esclusivo.
Un ulteriore rilevante novità riguarda l’esercizio della potestà genitoriale: anche a questo proposito i termini della disciplina risultano radicalmente mutati.
Anteriormente alla l. n. 54/06 il testo dell’art.
Con l’entrata in vigore della riforma i coniugi vengono posti in una condizione tendenzialmente paritaria anche per quanto riguarda la potestà genitoriale, che viene esercitata congiuntamente da entrambi. Soltanto in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione è previsto (art. 155 c.c. 3 comma) che il giudice possa scindere le sfere di competenza e stabilire che i genitori esercitino separatamente la potestà (ad esempio, che uno si occupi dell’attività sportiva del minore, l’altro dell’istruzione).
Come si vede, “l’esclusivo interesse morale e materiale della prole”, formula utilizzata dalla legge anche prima della novella del 2006, si riempie ora di contenuto, si connota esplicitamente come diritto ad avere un rapporto solido e stabile, a ricevere cura ed istruzione, supporto ed affetto, da parte di entrambi i genitori. Questi ultimi vengono posti, a tale scopo, sullo stesso piano per quanto riguarda l’affidamento dei figli e l’esercizio della potestà genitoriale, in un contesto, quello della separazione tra coniugi, che non veda più, “l’un contro l’altro armato”, vincitori e vinti, genitori affidatari - esercenti la potestà, da una parte, e non affidatari - non esercenti la potestà, dall’altra.
Lo spirito della riforma vorrebbe essere quello di creare un clima di collaborazione tra i genitori, di condivisione, appunto, al fine di rendere il meno traumatico possibile per il minore, specialmente se in tenera età, il momento di disgregazione dell’unità familiare.
Finalità tanto nobile quanto estremamente velleitaria.
Certamente, risulta difficile immaginare collaborazione e condivisione laddove, generalmente, regnano conflitto, tensione, litigiosità. Nella grande maggioranza dei casi chi si separa è troppo preso da reciproci rimproveri e recriminazioni per avere un atteggiamento propositivo e costruttivo verso il futuro, verso i bisogni dei figli. Ciò, in parte, è comprensibile, anche se non condivisibile.
L’affidamento dovrebbe essere condiviso nella mente dei genitori, nel cuore; solo successivamente disposto in un provvedimento emesso dal giudice.
Ma quali sono gli strumenti che il legislatore avrebbe potuto apprestare, o quantomeno potenziare, per tentare di raggiungere la finalità tanto agognata?
L’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla L. 54/06, dispone, al comma 2: “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli” .
Come si evince dalla lettera della disposizione, al giudice è data la possibilità di affidare ad esperti scelti dalle parti l’esperimento di un tentativo di mediazione, volto a creare un accordo tra i coniugi circa l’affidamento della prole, a stemperare le tensioni nell’esclusivo interesse del minore.
Ma si noti: il giudice “può” rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardanti i figli “qualora ne ravvisi l’opportunità” e, soprattutto, solo dopo aver ottenuto il consenso delle parti: il tentativo di mediazione familiare, così concepito e introdotto nell’ordinamento, si configura, a ben vedere, come facoltativo ed eventuale, una parentesi che potrebbe aprirsi durante il giudizio, senza obblighi nè vincoli per nessuno dei soggetti coinvolti nel procedimento.
Personalmente, ritengo che la mediazione familiare può costituire uno strumento idoneo a conferire incisività all’istituto dell’affidamento condiviso.
Prima che il Giudice decida, quindi, ci potrà un passaggio preliminare presso un centro di mediazione pubblico o privato, la mediazione di un esperto servirà a trovare un percorso con meno ostacoli ed a tentare la conciliazione per costruire un accordo di separazione condiviso da entrambi.
Tale "passaggio" non deve essere visto nell'ottica dell'obbligatorietà ma come opportunità che si offre alle coppie che hanno deciso di porre fine al loro legame coniugale, in mediazione il lavoro principale lo fanno i partner quando ciascuno impara a negoziare con l'altro quell'aspetto in comune che ancora li tiene uniti i figli, il mediatore tende la mano, crea armonia, avvia ad una separazione consapevole restituendo la propria storia alle persone che incontra.
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