Il giudice del rinvio, dopo la cassazione della sentenza , ha anche il potere di accertare ex novo i fatti rilevanti ai fini della decisione da adottare - Cassazione 1 dicembre 2009 n°25267
Nell’ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione il giudice di rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo di annullamento anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Quindi, il giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati. Il potere del giudice del rinvio di accertare ex novo i fatti rilevanti ai fini della decisione deriva dal consolidato orientamento di legittimità in base al quale qualora la Suprema Corte annulli la sentenza impugnata per insufficienza di motivazione su di un punto decisivo della controversia, non viene emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, sicché le prescrizioni dettate al riguardo dal giudice di legittimità hanno valore meramente orientativo e non valgono a circoscrivere in un ambito invalicabile i poteri dello stesso giudice del rinvio.
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