Il giudice del rinvio, dopo la cassazione della sentenza , ha anche il potere di accertare ex novo i fatti rilevanti ai fini della decisione da adottare - Cassazione 1 dicembre 2009 n°25267

Nell’ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione il giudice di rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo di annullamento anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Quindi, il giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati. Il potere del giudice del rinvio di accertare ex novo i fatti rilevanti ai fini della decisione deriva dal consolidato orientamento di legittimità in base al quale qualora la Suprema Corte annulli la sentenza impugnata per insufficienza di motivazione su di un punto decisivo della controversia, non viene emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, sicché le prescrizioni dettate al riguardo dal giudice di legittimità hanno valore meramente orientativo e non valgono a circoscrivere in un ambito invalicabile i poteri dello stesso giudice del rinvio.

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

esecuzione immobilare su beni oggetto di comunione legale - Tribunale di Ascoli Piceno 17 gennaio 2011

Nel corso del giudizio di appello, l'assunzione dei mezzi di prova può essere svolta, su delega del collegio, anche da un solo giudice - Cassazione 14 giugno 2011 n. 12957

Lite avvocato - cliente e foro del consumatore - Cass. 9 giugno 2011 n.12685

Non è valida l'informativa sulla mediazione civile se apposta nella procura alle liti - Tribunale di Varese ordinanza 6 maggio 2011

Giudizio di esecuzione - Non è opponibile ai terzi il regime di separazione dei beni nel caso in cui detta convenzione non sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio - Cassazione III Sezione 23 maggio 2011 n. 11319

In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l'attore o l'appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall'ultima - Cass. S.U. 18 maggio 2011 n. 10864

Opposizione a precetto - Sussiste solidarietà per le spese di recupero del credito tra condomini e condominio ? - Cass. 12 aprile 2011 n. 8329

Ai fini della formazione del proprio convicimento il giudice può avvalersi anche delle prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse o altre parti, ivi compresa la sentenza - Cass. 27 aprile 2011 n. 9384

Tempestività della domanda riconvenzionale nel caso di differimento dell'udienza di comparizione ex art.168 bis 4 comma c.p.c. - Tribunale di Roma 10 marzo 2011

Brevi riflessioni sull'ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.), specie relativamente ai rapporti bancari