La normativa sull'affido condiviso non ha efficacia retroattiva laddove i figli siano stati affidati ai nonni - Cass. 10 dicembre 2010 n. 24996

 L'art. 4, comma primo, della legge n. 54 dei 2006, stabilisce che nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia già stata emessa al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere nei modi previsti dall'art. 710 cod. proc. civ..

Secondo la Cassazione, sentenza 10 dicembre 2010 n. 24996, si ha applicazione delle nuove disposizioni della citata legge solo nel caso in cui il figlio minore sia stato affidato ad uno solo dei genitori, ma non in caso di affidamento ai nonni.

E ciò in quanto la facoltà prevista dall'art. 155, comma 6 c.c. (vecchio testo) in forza del quale i Giudici, avuto riguardo al superiore interesse dei figli, possono disporne l'affidamento, in caso di separazione dei genitori, a terzi, non può ritenersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 (che ha profondamente innovato la materia dell'affidamento della prole) stante la riserva generale contenuta nel comma 2 della vigente formulazione del citato articolo ed il disposto dell'art. 6, comma 8, della legge n. 898 del 1970, sullo scioglimento del matrimonio

in allegato il testo della sentenza

 

.

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Il bene entra in comunione legale solo se il coniuge, socio di una cooperativa edilizia, acquista la titolarità dell'alloggio dopo il matrimonio - Cassazione, Seconda Sezione, 26 luglio 2011 n. 16305

Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio si devono considerare molteplici fattori, acquisto di minicar compreso, non solo il reddito - Cassazione, sez. I^, 14 luglio 2011 n. 15566

Convivenza con un nuovo patner, conseguente revoca o riduzione del contributo per il mantenimento del coniuge - Tribunale di Varese ordinanza 26 novembre 2010

Il mantenimento dei figli è assolto dal genitore, non convivente con i figli e dotato di eseguo reddito, mediante la mera ospitalità data ai figli in occasione delle loro visite - Cassazione, sezione I Civile, sentenza 14 luglio 2011 n. 15565

Si al mantenimento e alle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne studente universitario, anche se il padre è formalmente disoccupato - Corte Appello Roma 6 aprile 2011

Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la scelta della scuola del figlio minore - decreto 27 giugno 2011

Valida in Italia la sentenza di divorzio, pronunciata da un Tribunale estero, anche se prescinde dalla preventiva separazione dei coniugi

La casa utilizzata nel corso delle vacanze non può considerarsi residenza familiare e, quindi, non può essere assegnata in sede di separazione a uno dei due genitori - Corte di Cassazione, I sezione, 4 luglio 2011 n. 14553

Su affido e mantenimento dei figli decide il Giudice del divorzio, non ostante la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (pronunciata nel corso del giudizio di divorzio) - Cass. I sezione 14 luglio 2011 n.15558

Nonni, zii e diritto di visita ai nipoti minori: Tribunale per i minorenni di Milano decreto 25 marzo 2011