La normativa sull'affido condiviso non ha efficacia retroattiva laddove i figli siano stati affidati ai nonni - Cass. 10 dicembre 2010 n. 24996
L'art. 4, comma primo, della legge n. 54 dei 2006, stabilisce che nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia già stata emessa al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere nei modi previsti dall'art. 710 cod. proc. civ..
Secondo la Cassazione, sentenza 10 dicembre 2010 n. 24996, si ha applicazione delle nuove disposizioni della citata legge solo nel caso in cui il figlio minore sia stato affidato ad uno solo dei genitori, ma non in caso di affidamento ai nonni.
E ciò in quanto la facoltà prevista dall'art. 155, comma 6 c.c. (vecchio testo) in forza del quale i Giudici, avuto riguardo al superiore interesse dei figli, possono disporne l'affidamento, in caso di separazione dei genitori, a terzi, non può ritenersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 (che ha profondamente innovato la materia dell'affidamento della prole) stante la riserva generale contenuta nel comma 2 della vigente formulazione del citato articolo ed il disposto dell'art. 6, comma 8, della legge n. 898 del 1970, sullo scioglimento del matrimonio
in allegato il testo della sentenza
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