La notifica a mezzo posta è valida anche se la firma del ricevente è illeggibile - Cass. 27 aprile 2010 n°9962
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010, hanno semplificato le formalità richieste per le notifiche degli atti giudiziari. Infatti sono da ritenersi valide quelle fatte dal postino a persona diversa dal destinatario anche nel caso in cui quest’ultimo abbia firmato in maniera illeggibile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta ad una sentenza di primo grado.
La signora, in qualità di terza trasportata da un automobile coinvolta in un incidente stradale, aveva ottenuto solo una parte del risarcimento chiesto, avendo il giudice sancito un concorso di colpa. Ma la notifica dell’impugnazione presentata dal legale della donna, a mezzo posta, non era stata ritenuta legittima dal momento che a ricevere l’atto non era stato il destinatario (l’automobilista che aveva provocato l’incidente) ma un’altra persona che aveva firmato la ricevuta di ritorno in modo illeggibile. Né il postino aveva scritto sulla cartolina l’identità della persona. Per questo i giudici dell’appello avevano ritenuto improcedibile il gravame.
Secondo i giudici di legittimità, a Sezioni Unite, "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex articolo 149 del Codice di procedura civile a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'articolo 7, comma 2, della Legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'articolo 160 Codice di procedura civile" (tale principio era già stato espresso in una precedente ordinanza della Corte).
In altre parole secondo la Suprema Corte la consegna del plico è valida, anche se l’atto venga ritirato da persona diversa dal destinatario che apponga una firma illeggibile. Quindi il destinatario, per far valere l’invalidità della notifica, non avrebbe altro mezzo se non quello di presentare querela di falso.
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