La ripetizione dell'indebito pagamento per anatocismo, interessi ultralegali, cms, valute fittizie e spese forfettarie a seguito dell'introduzione dell'art. 2 quinquies, comma 9, del c.d. maxiemendamento al decreto Milleproroghe

L'art. 2 quinquies, comma 9 del c.d. decreto mille proroghe contiene una norma chiaramente a favore delle banche: "in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".

Tuttavia il mille proroghe potrebbe non compromettere le cause per il rimborso dell’anatocismo, interessi ultralegali, cms, valute fittizie e spese forfettarie, in quanto:

- il giudizio, intentato dal correntista contro la banca per far valere la nullità della clausola anatocistica (nonché, le altre affette da nullità contrattuale), è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c..

- l'azione promossa dal correntista ai fini di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere pagato a titolo di anatocismo ha come presupposto imprescindibile il pagamento, che secondo le Sezioni Unite della Cassazione (24418/2010) avviene solo con la chiusura del conto e non con l’annotazione.

 

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