La suocera ha diritto alla risoluzione, per necessità, del contratto di comodato di un suo immobile, già destinato a casa coniugale del figlio, occupato gratuitamente dalla nuora, dopo la separazione. - Cass. 28 febbraio 2011 n. 4917
Una suocera concede un appartamento di sua proprietà in comodato gratuito al figlio, sposato, che quest’ultimo destina a casa coniugale.
Dopo alcuni anni figlio e nuora si separano e la casa coniugale, come spesso accade, viene assegnata a quest’ultima.
La suocera, per sopravvenuti problemi di salute (e quindi per necessità, urgente e non prevedibile) chiede allora la risoluzione del contratto di comodato e la conseguente condanna della nuora al rilascio.
Pur essendo stata condannata tanto in primo quanto in secondo grado, la nuora decide di ricorrere in Cassazione.
Ma inutilmente.
Gli ermellini confermano le decisioni di merito, precisando:
- che il rapporto deve qualificarsi come “comodato a titolo gratuito” (e non a titolo oneroso o quale donazione indiretta, come invece sostenuto dalla nuora);
- che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, intervenuto nel giudizio di separazione tra Tizio e Sempronia, non è opponibile al comodante, e cioè alla suocera.
Nota bene: - pochi mesi orsono la stessa Cassazione, con sentenza 7 luglio 2010 n. 15986 (pubblicata sul nostro sito), aveva statuito: - che la casa “prestata” al figlio e alla moglie va restituita ai suoceri in caso di separazione, evidenziando che nel caso in cui sia in atto un comodato precario, ossia senza la specificazione del termine di scadenza, rientra nella facoltà dei proprietari dell'immobile, e quindi dei genitori, chiedere alla ex moglie del figlio di lasciare l'alloggio anche qualora questo le sia stato assegnato dal giudice in sede di separazione.
Per la Corte, infatti, in presenza di comodato precario «la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene».
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