La tutela della proprietà intellettuale non può imporre ai fornitori di accesso internet un controllo preventivo e generalizzato sui dati inviati e ricevuti - CGUE, sentenza 24 novembre 2011, causa C-70/10,Scarlet Extended SA contro SABAM
La CGUE, con sentenza 24 novembre 2011, viene chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento inibitorio emesso - su richiesta di una società di gestione rappresentante autori, compositori ed editori di opere musicali - da una corte nazionale belga che condannava un fornitore di accesso internet (FAI) a predisporre a sue spese un sistema preventivo generalizzato di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche dei suoi clienti, al fine di impedire che questi ultimi continuassero a scambiarsi, attraverso l’impiego del software del FAI, file video e musicali in violazione del diritto d’autore della società attrice.
La Corte, pur riconoscendo la necessità di tutelare il diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale - come sancito dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) - nega tuttavia che tale diritto sia intangibile e che pertanto la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto. Ad avviso della Corte, infatti, la possibilità - riconosciuta dagli artt. 8, n. 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48 ai titolari di diritti di proprietà intellettuale - di chiedere un provvedimento inibitorio che contribuisca in modo effettivo a far cessare non solo le violazioni già inferte al loro diritto di proprietà intellettuale, ma anche a prevenirne di nuove, deve inevitabilmente essere bilanciata con la tutela degli altri diritti fondamenti che rischierebbero di essere lesi dal suddetto provvedimento inibitorio, ovvero: 1) la libertà d’impresa della FAI, sancito dall’art.16 della Carta, che sarebbe obbligata a predisporre a suo esclusivo carico un sistema complesso e costoso; il diritto alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni degli stessi clienti di tale FAI, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta; la stessa libertà di informazione, non potendo tale sistema distinguere adeguatamente tra contenuti illeciti e leciti.
Operando tale bilanciamento, la Corte pertanto reputa illegittimo qualsiasi provvedimento ingiuntivo che imponga ad un FAI la predisposizione di un sistema di vigilanza generalizzato preventivo, applicato indistintamente a tutte le comunicazioni di tutti i clienti, senza limiti temporali ed a sue spese esclusive.
Di seguito le conclusioni della Corte di Giustizia
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Le direttive [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, 22 maggio 2001, 2001/29/CE, 29 aprile 2004, 2004/48/CE, 24 ottobre 1995, 95/46/CE, 12 luglio 2002, 2002/58/CE, lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio:
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
– che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
– a titolo preventivo;
– a sue spese esclusive, e
– senza limiti nel tempo,
idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.
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