Le sanzioni risarcitorie contemplate dell'art. 709 ter c.p.c per la risoluzione di conflitti tra i genitori sulla potestà o sulle modalità di affidamento - Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 7 maggio 2010

 

L'articolo 709 ter c.p.c., introdotto dalla legge n°54/2006 per la risoluzione di conflitti tra i genitori sulla potestà o sulle modalità di affidamento, dà al giudice la facoltà, in presenza di gravi inadempienze, o comunque di atti che arrechino danno al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, non solo di modificare i provvedimenti in vigore, ma anche adottare congiuntamente provvedimenti sanzionatori a carico del genitore inadempiente, tra i quali appunto il risarcimento dei danni nei confronti del minore e nei confronti dell'altro genitore.
 
Detto articolo 709 ter c.p.c. così dispone:
«Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento é competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 é competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
«A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
 
Secondo il Tribunale di Varese (ordinanza 7 maggio 2010) le sanzioni risarcitorie contemplate nei numeri 2 e 3 del 2° comma dell'art. 709 ter c.p.c, non sono qualificabili in termini di condanne punitive sganciate dal modello di illecito aquiliano tipizzato dall'art. 2043 c.c.; invero non solo dallo stesso tenore letterale della norma si evince come il baricentro di tali previsioni sia interamente spostato sul danno e non sulla condanna, come dovrebbe invece essere se si fosse in presenza di un "punitive damages", ma, soprattutto, l'istituto dei danni punitivi è incompatibile con l'ordinamento italiano, dove, infatti, la responsabilità civile ha il compito precipuo di eliminare le conseguenze di un danno e non già quello di punire il responsabile civile.
Il potere del giudice è quindi legittimato alle condizioni sostanziali e processuali proprie della responsabilità civile: ossia la domanda della parte interessata ex art. 112 c.p.c. e la sussistenza dei requisiti ex art 2043 c.c., ossia il fatto doloso o colposo, il nesso di causalità ed il danno ingiusto; fermo restando che il ricorrente dovrà fornire la prova del danno se vuole ottenere una pronuncia di condanna in suo favore.
L'ammonizione ha invece la diversa funzione di provocare l'adempimento del genitore ammonito: l'eventuale seconda ammonizione (o una somma di ammonizioni) legittima, infatti, il potere del giudice di ristabilire le condizioni di separazione, di modificare il regime dell'affido, di ricorrere al supporto dei Servizi sociali per indagare la capacità genitoriale (parenting) dell'ammonito cosicché questi è scoraggiato dal persistere nella condotta violativa dei doveri familiari.

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