Legittimamente il Comune nega a un condomino il permesso di costruire su parti comuni, subordinando il suo rilascio al preventivo assenso dei comproprietari dell'edificio - TAR MILANO 27 agosto 2010 n. 4414

 

 

 

Il proprietario di un appartamento ricompreso in un condominio urbano propone istanza alla P.A. per l'ottenimento del permesso di costruire, relativamente a talune opere edili che vanno a incidere sulla facciata dell'edificio.

Il competente Dirigente comunale comunica il diniego alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, per la mancanza del parere favorevole all'intervento costruttivo del condominio.

L'atto rejettivo viene viene impugnato  dinnanzi al Tar di Milano, il quale, con decisione 27 agosto 2010 n. 4414 rileva:

- che l'intervento edilizio incide sulla facciata dell'edificio la quale costituisce una parte comune oggetto di compossesso proindiviso;

- che, in tal caso, le opere oggetto del permesso di costruire danno luogo a un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c., comportando un'alterazione del decoro architettonico del fabbricato -inteso quale "estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia" (v. Cass. Civ., Sez. II, 25 gennaio 2010, n. 1286 e Idem, n. 8731 del 1998 e n. 16098 del 2003)- in quanto vanno a modificare l'architettura generale e l'aspetto estetico dell'edificio.

Tanto ritenuto in linea di principio, ha statuito il Giudice amministrativo che, nel caso in esame legittimamente, l'Amministrazione comunale ha subordinato il rilascio del titolo abilitativo edilizio all'assenso dei comproprietari (così Cons. di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6529; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 27 febbraio 2006, n. 81; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 27 maggio 2005, n. 7295): adottando, del resto, un provvedimento adeguatamente motivato e supportato da coerenti risultanze istruttorie.

Ne consegue la declaratoria d'infondatezza delle censure avanzate dal ricorrente.

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