Licenziamento disciplinare - contestazione immediata solo da quando il datore scopre l'illecito del lavoratore - Cassazione, Sezione Lavoro, 18 novembre 2009 n. 24329/09
Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare e della tempestività della irrogazione della relativa sanzione, esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. 6 settembre 2006 n. 19159 e fra le numerose altre V. pure Cass. 29 marzo 2004 n. 6228, Cass. 11 maggio 2004 n. 8914, Cass. 23 aprile 2004 n. 7724, Cass. 19 agosto 2003 n. 12141). Conseguentemente, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata, e non dalla astratta percettibilità o conoscenza dei fatti stessi, tenuto conto dei mezzi a sua disposizione (V. per tutte Cass. 15 ottobre 2007 n. 21546 e Cass. 6 settembre 2006 n. 19159 cit.).
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