Licenziamento per asserite molestie sessuali - omessa indicazione del nominativo della dipendente molestata - diritto alla difesa del licenziato e diritto alla privacy della persona molestata - Cass. 5 agosto 2010 n°18279

“Il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto alla privacy - cui il legislatore assicura in sede giudiziaria adeguati strumenti di garanzia - non può legittimare una violazione del disposto di cui all’art. 24 Cost. che, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non può incontrare nel suo esercizio ostacoli all’accertamento della verità materiale a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli alla persona dell’incolpato ed alla sua onorabilità o alla perdita del diritto al posto di lavoro” così ha statuito la S.C., Sezione Lavoro, con sentenza n°18279 del 5 agosto 2010.

 

Il caso

Un lavoratore, sottoposto dapprima a procedimento disciplinare, veniva licenziato con l'addebito di avere tentato di molestare una collega durante l'orario di lavoro e nei locali aziendali.

Il Tribunale di Napoli, adito dal lavoratore, dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva l’immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro per violazione dell'art. 7 St. Lav., secondo cui gli addebiti contestati in sede disciplinare devono essere specifici, laddove nel caso in esame, nella lettera di contestazione non era precisato il nome della persona asseritamente molestata.

Secondo il Tribunale la mancata indicazione del nome della collega e delle modalità della asserita violenza non aveva consentito all'incolpato un'adeguata difesa.

L'azienda proponeva appello assumendo di non avere indicato il nome della molestata per rispetto della sua "privacy". La Corte di Napoli rigettava l'impugnazione, osservando tra l'altro che le giustificazioni dell’appellante circa la presunta tutela della riservatezza della dipendente coinvolta non avrebbero potuto prevalere sul diritto di difesa del ricorrente di conoscere il nominativo della persona offesa dal comportamento allo stesso attribuito.

L'azienda proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Napoli,  per vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo, tra l'altro che la mancata indicazione del nome della persona offesa dovesse ritenersi ampiamente giustificata in base ai principi che presiedono alla tutela della privacy.

La Suprema Corte rigettava il ricorso affermando che sull'esigenza di tutela della privacy prevale quella presidiata dall'art. 24 Cost. di garantire l'esercizio del diritto di difesa.

 

 

Alcune riflessioni

Come è noto, in caso di contrapposizione di diritti il giudice di merito deve effettuare una comparazione tra gli stessi al fine di trovare un giusto equilibrio tra le posizioni delle parti in lite al fine di evitare che la piena tutela di un interesse possa tradursi nella limitazione di quello contrapposto tanto da vanificarne o ridurne il valore contenutistico.

Il diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale della persona, tutelato dalla Carta costituzionale stessa. In particolare, tale matrice costituzionale è rinvenuta  nell'articolo 2 della Costituzione, che “garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, nell’appellarsi all’art. 2 Cost. non si deve trascurare di correlarlo al successivo art. 24, ove è previsto il diritto di difesa del cittadino per la tutela dei propri diritti ed interessi, in ogni stato e grado del giudizio.

Diritto che è garanzia di tutela giurisdizionale, che viene compressa se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli, come pure se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà (cfr. C. Cost. 03/06/66 n. 53, in Foro It., 1966, I, 991).

Il diritto alla riservatezza deve, quindi, necessariamente essere contemperato con esigenze di rango superiori qual è quello dell'accertamento della verità nel corso di un processo, penale o civile che sia.

Le finalità della giustizia, nei limiti strettamente necessari qual è il caso de quo, impongono una legittima violazione anche della riservatezza altrui, pena l'impossibilità di far valere un proprio diritto dinnanzi al giudice.

 

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