Lite temeraria e responsabilità processuale aggravata - Tribunale Roma sez. XI 11 gennaio 2010

La manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, l'estrema genericità della difesa nel merito e la totale rinuncia al benché minimo tentativo di far valere argomenti concreti in fatto o in diritto, evidentemente inesistenti, almeno astrattamente idonei a paralizzare la domanda, sono elementi rivelatori del carattere manifestamente pretestuoso e dilatorio della resistenza della parte convenuta, articolata al solo scopo di guadagnare del tempo prima di corrispondere il compenso dovuto al creditore.

Un siffatto atteggiamento sostanziale e processuale costituisce un evidente abuso del diritto costituzionale di resistere in giudizio ed una grave violazione del corrispondente diritto di azione della controparte, anch'esso tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU: abuso sanzionabile attingendo al bacino della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

L'esser coinvolto come parte in un giudizio davanti agli organi della giurisdizione è, già di per sé, motivo di turbamento, destinato ad accrescersi con l'andare del tempo, che rimane legittimo e necessario entro certi limiti temporali, ma diviene ingiustificato e fonte, perciò, di danno risarcibile oltre tali confini.

Quando, perciò, l'insorgenza stessa della lite è frutto dell'atteggiamento temerario di una delle parti, viene meno sin da subito la ragione che giustifica il sacrificio esistenziale dell'altra parte, e il pregiudizio patito da quest'ultima acquista il carattere dell'illiceità e della risarcibilità, a carico di chi l'ha provocato, indipendentemente dalla ragionevolezza della durata del giudizio.

Il danno da lite temeraria è dunque risarcibile in questo caso come danno non patrimoniale.

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