ll coniuge di cittadino italiano o europeo, trascorsi nel territorio dello Stato tre mesi di soggiorno informale, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.30/07 - Cass. 23 luglio 2010 n.17346
Il “familiare”- coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui non ottenga detto titolo la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare (artt. 19, comma 2, lett. C, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 28 del d.P.R. n. 394 del 1999), nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva.
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