Locazione commerciale e mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato. Onere del conduttore o inadempimento del locatore ? - Cassazione Civile, III^ Sezione, 25 gennaio 2011 n. 1735
Da Cassazione, sezione III^, 25 gennaio 2011 n. 1735, una ulteriore conferma:
- salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato; pertanto, nel caso in cui il conduttore non ottenga la suddetta autorizzazione, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore, quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato;
- inoltre, la destinazione particolare dell'immobile locato, tale da richiedere che l'immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore (in tale senso anche: Cass. 1 dicembre 2009 n.25278; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
In senso contrario, tuttavia, Cass. 19 luglio 2008 n°20067 (sempre in tema di locazione di bene immobile destinato ad uso diverso da abitazione), secondo cui:
il locatore deve garantire non solo l'avvenuto rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso del bene immobile, ovvero la relativa abitabilità, ma, essendo obbligato a mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, anche il loro persistere nel tempo;
- conseguentemente, ove venga sospesa, per qualsiasi ragione, l'efficacia dei suddetti provvedimenti e il conduttore venga a trovarsi nell'impossibilità di utilizzare l'immobile per l'uso pattuito, sussiste inadempienza da parte locatore, che non può in proposito addurre a giustificazione l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato della pubblica amministrazione e, pertanto, ottenere il pagamento del canone maturati nel periodo in cui l’immobile è rimasto inutilizzabile.
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