Mantenimento del figlio: il tenore di vita che deve essere assicurato al figlio è quello che i genitori sono in grado di dargli in base alla loro situazione economica di ogni singolo periodo della loro vita - Cassazione 20 giugno 2011 n. 13459

Secondo la Cassazione, prima sezione, sentenza 20 giugno 2011, n. 13459 il "tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza di entrambi i coniugi" (art. 155 cod. civ.) costituisce un parametro al quale l'assegno va ancorato al momento della separazione o del divorzio; fermo restando il disposto degli artt. 147 e 148 cod. civ., in base al quale il tenore di vita che deve essere assicurato al figlio è quello che i genitori sono in grado di dargli in base alla loro situazione economica di ogni singolo periodo della loro vita, sino al raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica. E con riferimento a tale tenore deve essere adeguato, in proporzione ai mezzi economici dei genitori, l'assegno in favore del genitore presso il quale vivono i figli. Pertanto, l’effettiva capacità economica del padre e della madre non può cristallizzarsi al momento della pronuncia di separazione e/o divorzio ma deve essere quantificata in relazione a ogni innovativa circostanza

Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto che il momento decisivo per la determinazione del nuovo patrimonio del padre, non fosse quello di maturazione degli emolumenti di denaro (avvenuto in costanza del matrimonio) ma quello della loro effettiva percezione, dato che solo da tale momento le migliorie erano rientrate nell’effettiva disponibilità del beneficiario, determinandone una maggiore capacità economica.

 

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