Mantenimento del figlio: non è rilevante il solo parametro dell'età del minore; l'assegno non può prescindere dal tenore di vita agiato del genitore, nel caso in esame dentista - Cassazione 21 giugno 2011 n.13630

Questi i principi espressi dalla recente sentenza della primja sezione della Corte di Cassazione 21 giugno 2011 n.13630:

in presenza di un genitore che dimostra di possedere rilevanti risorse finanziarie (nella specie dentista), il contributo in favore del figlio non può essere diminuito, esclusivamente in base alla sola età infantile.

Ed invero, proprio perché si tratta del contributo di un genitore, debbono venire in considerazione una serie di parametri che, all’esito di una valutazione olistica e comparata, debbono portare a una individuazione dell’apporto di natura economica che essenzialmente tenga conto delle esigenze del minore stesso. Esigenze che, pur correlate all’età, non possono prescindere – nel rispetto del principio di proporzionalità che presiede all’obbligo di mantenimento – dalle risorse economiche dei genitori, dal tenore di vita già goduto e, in definitiva, dalle aspettative che derivano o possano derivare dalla collocazione sociale della famiglia.

L’interesse della prole, sotto il profilo economico (che non è mai fine a se stesso, comportando una serie di opzioni e possibilità che potranno ripercuotersi sulle possibilità educative, di crescita intellettuale, di realizzazione in ambito lavorativo e sociale in genere), non può essere individuato sulla base di un dato come l’età, isolato dalle aspirazioni, dalle capacità del minore e dal contesto socio-economico della famiglia.

Giova in proposito richiamare il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio minore, le buone risorse economiche dell’obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale col contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo, e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello econoinico – sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass., 13 luglio 1995, n. 7644; Cass. 2 maggio 2006, n. 10119; Cass. 24 aprile 2007, n. 9915).

Viene conseguentemente censurata la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, oltre ad essere connotata, in parte qua, dalla totale inosservanza dei criteri stabiliti dall’art. 155 c.p.c., comma 4, appare affetta da vizio di contraddittorietà, per aver disposto la riduzione del contributo – per altro non particolarmente cospicuo – concernente il mantenimento del figlio, dopo aver magnificato, perfino ironizzando sulle deduzioni inerenti a una deteriore situazione economica del Dott. M. (”un caso doloroso, forse estremo in tutta la categoria nell’ambito della Toscana, di disadattamento professionale”), le risorse patrimoniali e reddituali dell’obbligato.

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