Medici specializzandi negli anni accademici 1983 - 1991: risarcimento del danno e prescrizione - omessa o incompleta trasposizione di Direttiva Comunitaria.

La corte di Cassazione con sentenza 19 maggio 2011 n°10813 ha precisato che: "nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito il o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l'obbligo risarcitorio "de die in die". Qualora, in tal caso, intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall'entrata in vigore di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni di tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta; qualora intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotte di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio; qualora l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, però, sulla base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento. Il diritto ai risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dall'1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nei termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata su vigore dell'art. 11 l. n. 370 del 1999".

Anche la successiva sentenza della Suprema Corte depositata il 18 agosto 2011 n. 17350ha ribadito che “il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 si intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o compiuto non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009.

Sul punto la Corte di Giustizia con sentenza 19 maggio 2011 (procedimento c-452/09) ha stabilito “… 22. Va altresì precisato che, per giurisprudenza consolidata, l’eventuale accertamento da parte della Corte di una violazione del diritto dell’Unione è in linea di principio ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione (v., in tal senso, citate sentenze Edis, punto 20; Recheio – Cash & Carry, punto 23, nonché Danske Slagterier, punti 36-39)”.

 

 

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