Modifica dei provvedimenti presidenziali nel corso dell'istruttoria del giudizio di separazione: Tribunale di Roma, Sezione I^, G.I. Serrao ordinanza 13 luglio 2011

L’art. 709 c.p.c. nuovo testo stabilisce, all'ultimo comma che "i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 708 possono essere modificati o revocati dal giudice istruttore".

Prima della novella del 2005 non vi era dubbio che la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziale in corso di causa potesse intervenire solo, e solo quando, nuove circostanze rendevano inadeguate le precedenti statuizioni  adottate in sede presidenziale.

Oggi la riforma del 2005 ha eliminato tanto il riferimento al mutamento delle circostanze quanto il richiamo all’art. 177 c.p.c., ampliando (apparentemente) i poteri del giudice istruttore rispetto ai provvedimenti adottati dal Presidente ex art. 708 c.p.c..

Tuttavia la disposizione novellata va coordinata con altra disposizione introdotta dalla legge di riforma, vale a dire l’ultimo comma dell’art. 708 c.p.c. che consente di proporre reclamo avverso i provvedimenti presidenziali con ricorso alla Corte di Appelo (che si pronuncia in camera di Consiglio).

Si impone, pertanto, secondo l'ordinanza in commento la necessità di coordinare i due rimedi (l’impugnativa ex art. 708, u.c., c.p.c. e quella ex art. 709, u.c., c.p.c.) e l’unica soluzione ermeneutica possibile è quella che impone di fare riferimento, ancora una volta, alla sopravvenienza di circostanze rispetto alla delibazione del Presidente del Tribunale.

                       Pertanto:

- ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza, dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica previsto dall'art. 708, 4° co., c.p.c., avanti alla Corte d'Appello;

- qualora, invece, lamenti l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, ovvero alleghi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ex art. 709, ultimo comma cod. proc. civ. (nell’ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007).

Nel caso in esame la domanda è stata rigettata dal Giudice Serrao nel merito proprio in considerazione del fatto che le argomentazioni addotte (difficoltà di rapporti con il figlio di soli tre anni provocate dai provvedimenti provvisori che prevedevano di vedere il bambino ove risiedeva la madre), avrebbero potuto essere presentate al Presidente in sede di comparizione dei coniugi, o piuttosto erano state proposte e risolte in senso negativo con l’assunzione dei provvedimenti presidenziali.

 

Qui di seguito il testo del provvedimento 

n.48592/2010 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Il Giudice istruttore,

letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del xxxx;

premesso che

l’art.709 u.c., c.p.c. stabilisce che “i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente  con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 708 possono essere modificati o revocati dal giudice istruttore”;

l’attuale formulazione della norma è, invero, il frutto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; in precedenza, invece, la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti presidenziali era disciplinata dallo stesso art. 708 c.p.c., che subordinava tale eventualità al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”, rinviando, per la disciplina del provvedimento conseguentemente emesso, all’art. 177 c.p.c.;

la riforma del 2005, quindi, ha eliminato tanto il riferimento al mutamento delle circostanze quanto il richiamo all’art. 177 c.p.c., ampliando, apparentemente, i poteri del giudice istruttore rispetto ai provvedimenti adottati dal Presidente dell’ufficio ex art. 708 c.p.c..

la disposizione novellata va, tuttavia, coordinata con altra disposizione introdotta dalla legge di riforma, vale a dire l’ultimo comma dell’art. 708 c.p.c. secondo cui contro i provvedimenti in esame “si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”;

si impone, pertanto, la necessità di coordinare i due rimedi (l’impugnativa ex art. 708, u.c., c.p.c. e quella ex art. 709, u.c., c.p.c.) e l’unica soluzione ermeneutica possibile è quella che impone di fare riferimento, ancora una volta, alla sopravvenienza di circostanze rispetto alla delibazione del Presidente del Tribunale: ne consegue che,  ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza, dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall'art. 708, 4° co., c.p.c., avanti alla Corte d'Appello; qualora, invece, affermi l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, ovvero alleghi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ex art. 709, ultimo comma cod. proc. civ. (nell’ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007);

considerato che le istanze di modifica dell’ordinanza presidenziale, adottata in data ….., concernenti il luogo di permanenza del figlio minore nei fine settimana destinati al padre e la determinazione del contributo al mantenimento della moglie, da un lato, e la durata del fine settimana di pertinenza del padre, dall’altro, non risultano fondate su alcuna circostanza sopravvenuta e tendono, piuttosto, ad un riesame delle medesime circostanze di fatto e di diritto già prese in esame nella predetta ordinanza presidenziale, che ha valutato, nel merito, che la temporanea limitazione dei trasferimenti a Roma imposta al padre sia conforme all’interesse del minore in relazione alla sua tenera età, ha delimitato nel tempo tale condizione  (il minore compirà tre anni il prossimo …), non comporterebbe particolare aggravio di spesa e, soprattutto, particolari disagi per il minore ove il padre, ponendo in primo piano l’interesse del minore anziché i propri risentimenti nei confronti della moglie, accettasse di alloggiare presso la casa materna in assenza della moglie, come da quest’ultima proposto;

l’istanza di modifica avanzata da entrambe le parti ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., va, per quanto detto, dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, confermando nel resto l’ordinanza emessa all’udienza del xxxx.

Si comunichi.

Roma, 13 luglio 2011                                                       Il Giudice

                                                                                    dott.ssa Eugenai Serrao

 

 

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