Modifiche alla legge fallimentare previste nella manovra correttiva.

 

Il DL n. 78/2010 (cosiddetta manovra correttiva) prevede alcuni provvedimenti in tema di crisi di impresa, modificando la legge fallimentare in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti.
Tra l’altro, viene disposto che, in caso di fallimento, il curatore, entro 15 giorni dalla data di accettazione dell'incarico, deve provvedere alla comunicazione dell'intervenuta procedura concorsuale, utilizzando il nuovo modello di "comunicazione unica", per consentire l'eventuale insinuazione al passivo. In caso di inadempimento, le sanzioni già previste per il curatore risultano ora raddoppiate.
Inoltre, la manovra ha introdotto due specifiche disposizioni nella legge fallimentare:
-         l'art. 182 quater, che contiene una disposizione orientata ad agevolare un effettivo accesso al credito da parte delle imprese che si trovino, manifestamente in stato di crisi;
-          il comma 6 dell'art. 182 bis, concernente il divieto di inizio o proseguimento delle azioni cautelari o esecutive.
L’art. 182 quater prevede che siano prededucibili, in caso di successivo fallimento, i crediti relativi a prestiti e/o finanziamenti che l’impresa ha ottenuto da parte di banche o intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare, o di un accordo sulla ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182 bis della medesima legge, purché omologati.
Rientrano in tale ambito anche i crediti ottenuti per sviluppare la procedura di risanamento (cd. prestiti ponte), nonché i finanziamenti dei soci (in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.), nel limite dell'80% del relativo ammontare ed i crediti vantati dai professionisti, per la predisposizione delle perizie necessarie a queste procedure, di cui al comma 3, dell'art. 161 e comma 1, art. 182 bis.
Da ultimo, il nuovo comma 6° dell'art. 182 bis della legge fallimentare, vieta di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nel corso delle procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora l'imprenditore abbia presentato una specifica istanza corredata da una dichiarazione attestante la presenza di trattative con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

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Sulla revocatoria fallimentare: Tribunale di Bari, Sez. IV, 4 ottobre 2010