Modulo per la richiesta di pagamento delle sentenze ai fini del risarcimento per eccessiva durata del processo da indirizzarsi al Ministero della Giustizia

La Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della Giustizia, con avviso del 16 maggio 2013 ha pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia un avviso con le istruzioni per ottenere il pagamento dei crediti nati nei confronti del Ministero, in base alla legge Pinton. 89/2001, da indirizzarsi alla PEC [email protected]

L’avviso fissa il termine ultimo per l’invio delle richieste in 60 giorni ed è rivolto a chi, nell’anno 2008, ha visto riconosciuto dalla Corte di Cassazione il proprio diritto al risarcimento dei danni per l'eccessiva durata del processo, ma che ancora non hanno visto soddisfatto il proprio credito. La Corte di appello competente provvederà poi all’eventuale liquidazione delle somme dovute

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Esecuzione per il recupero dei crediti legge Pinto

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Cass. 2 gennaio 2013 n. 1 - Si all'equa riparazione anche per il ritardo nel giudizio sulla durata ragionevole del processo

Equa riparazione da irragionevole durata dei processi - modifiche alla l. 89/2001 (c.d. legge Pinto)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è il soggetto legittimato passivo ai pagamenti dei Decreti emessi dalle Corti d'appello per illegittima durate dei processi (c.d. Legge Pinto) T.A.R. di Perugia con la sentenza n. 320 del 3 ottobre 2011

Sussiste il diritto all'equa riparazione anche in presenza di lite temeraria - Cass. Sez. VI 13 settembre 2011 n. 18745

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