Negozio fiduciario o donazione indiretta? Cassazione, sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134

Precisa Cassazione, sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134 la differenza tra negozio fiduciario o donazione indiretta.

 

L'intestazione fiduciaria di un bene si configura come combinazione di due fattispecie negoziali, tra loro collegate:

- la prima è costituita dal negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto dalle parti ed avente efficacia verso i terzi;

- la seconda (c.d. "pactum fiduciae"), avente carattere interno ed effetti esclusivamente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno attraverso l'obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell'acquisto.

Nella figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al trasferimento. Ovviamente la prova di tale patto non può essere data solo comprovando la circostanza che il bene era stato acquistato con denaro dello stipulante.

(cfr sul punto Cass. n. 9402/05 e Cass. n. 11314/10)

 

Diverso è il caso della donazione indiretta caratterizzato dal fine perseguito (realizzare una liberalità) e non già dal mezzo prescelto, che può essere vario, che può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo ed, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, cosi consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso

Quindi si ha donazione indiretta d'immobile, nel caso in cui il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo scopo specifico dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare.

Non ricorre, invece, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene-fine di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego-investimento sia estraneo alla previsione del donante.

Da ultimo

L'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

Quindi per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

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