Nei rapporti di vicinato le immissioni rumorose possono essere illecite anche se non superano i limiti di tollerabilità fissati da legge e regolamenti: il limite va valutato in rapporto al caso concreto - Cassazione 17 gennaio 2011 n. 939
La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 gennaio 2011 n. 939, afferma che, nei rapporti di vicinato, le immissioni rumorose possono essere illecite anche quando non viene superato il limite di accettabilità stabilito dalla legge; e che, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare in ogni caso lecite le immissioni rumorose, dovendo il giudizio di tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall'articolo 844 c.c., operando un bilanciamento tra gli interessi del proprietario, da un lato, e i principi della tutela della salute e dell’ambiente dall’altro.
Alcune notazioni sul tema:
- ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, la giurisprudenza pressoché unanime è approdata alla conclusione che debba applicarsi il cosiddetto "criterio comparativo", consistente nel confrontare il livello medio del rumore di fondo senza disturbi provenienti da altre fonti, con quello del rumore risultante dalle immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità nel caso in cui i rumori abbiano intensità di oltre 3 decibel superiore al livello sonoro del fondo determinato come sopra;
- nessuna rilevanza può invece attribuirsi alla normativa di tipo pubblicistico, in quanto quest'ultima è volta a regolare il rapporto tra il privato proprietario dell'immobile da cui provengono le immissioni e la pubblica autorità deputata alla vigilanza sull'osservanza degli standards ambientali fissati dal legislatore;
- tale normativa non può quindi incidere sui rapporti inter privatos per i quali continua ad essere applicabile - secondo la preponderante giurisprudenza di legittimità e di merito - il criterio comparativo, quale criterio che meglio si presta ad individuare le immissioni che superino la tollerabilità (cfr. Cass.sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735; Cass.sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass.sez. III, 3 febbraio 1999, n. 915; Cass.sez. II, 10 gennaio 1996, n. 161; Cass.sez. II, 1 luglio 1994, n. 6242; Trib. Milano, 28 marzo 2002; Trib. Como, 21 maggio 1996; Trib. Monza, 30 ottobre 1996; Trib. Milano 10 dicembre 1992; App. Milano 17 luglio 1992; App. Milano 28 maggio 1995; App. Torino 23 marzo 1993).
- Anziché applicare i rigidi parametri fissati dalla legislazione speciale, occorre quindi aver riguardo, dunque, al limite della normale tollerabilità che costituisce un criterio oggettivo e relativo. Oggettivo perché la rumorosità deve essere valutata in relazione alla reattività dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate alle immissioni (Cassazione civile, sez. II, 6 gennaio 1978 n. 38). Relativo nel senso che deve aversi riguardo al caso concreto, alle condizioni naturali e sociali dei luoghi, alle abitudini della popolazione, al contesto produttivo, nel quale si svolge l'attività che si assume lesiva, e all'entità degli interessi in conflitto (Cass.sez. II, 11 novembre 1997, n. 11118; 10735/01). –
- Proprio l'esigenza di tener conto della situazione ambientale e delle caratteristiche concrete degli immobili interessati ha indotto la giurisprudenza ad elaborare appunto il c.d. criterio comparativo, che assume come punto di riferimento il "rumore di fondo" della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi. - Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità. -
- La misura di incremento che autorizza a definire non tollerabili le immissioni non può, in linea di principio, essere fissato una volta per tutte, dovendo il giudice tenere presenti tutte le caratteristiche del caso concreto e stabilire, con equo apprezzamento, un valido ed equilibrato parametro di valutazione, tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari (Cass.sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735).
- In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di merito (con successiva adesione della Suprema Corte: Cass.sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735), in casi analoghi a quello oggi sub iudice, si è orientata nel senso di ritenere violato il limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche allorché, sul luogo che subisce le immissioni, si riscontri un incremento dell'intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel, incremento che - va tenuto presente ai fini della valutazione della ponderatezza del parametro stesso - equivale ad un raddoppiamento del livello di rumore (Trib. Perugia, 8 novembre 1997; Corte d'Appello Milano 28 febbraio 1995; Trib. Como, 21 maggio 1996; Trib. Monza, 30 ottobre 1996; Corte appello Milano, 28 febbraio 1995; Trib. Milano, 10 dicembre 1992; Pret. Taranto, 19 novembre 1993; Corte d'Appello Milano 17 luglio 1992; Trib. Monza 4 novembre 1991).
In proposito, preme altresì rilevare come tale limite invalicabile sia posto a presidio non solo e non tanto del diritto di proprietà, quanto anche e soprattutto di quello alla salute, al quale è assicurata dall'ordinamento, in primis dall'art. 32 della Costituzione, una tutela ben più pregnante, trattandosi di un diritto assoluto primario ed incomprimibile.
Sotto tale profilo in giurisprudenza si è affermato che il contemperamento con le esigenze della produzione, pur imposto dal secondo comma dell'art. 844 c.c., trova un limite insuperabile proprio nella necessità di salvaguardare il diritto all'integrità e all'equilibrio psico-fisico delle persone soggette alle immissioni sonore del codice civile (Cass.sez. III, 7 agosto 2002, n. 11915; Pret. Milano, 20 febbraio 1992; Cass., 72/3971).
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