Nel caso di immobile, di proprietà del marito, costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi, quali diritti ha la moglie? - Cassazione 30 settembre 2010, n. 20508

La costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione.

L’acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, primo comma, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo.

L’esigenza di deroga espressa ex art. 934 c.c., esclude che possa attribuirsi tale natura al disposto dell’art. 177 lett. a) che, nulla prevedendo a riguardo, regolamenta in via generale gli acquisti del singolo coniuge in regime di comunione legale.

Conseguentemente la tutela del coniuge non proprietario del suolo non opera sul piano del diritto reale, ma su quello obbligatorio del diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le spese affrontate per la costruzione medesima.

Detto coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, deve provare di aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni.

Di contro, il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d’aver impiegato denaro personale né personalissimo

Questi i principi esposti dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30 settembre 2010 n. 20508

Respinta quindi - in tutti e tre gradi del giudizio – la domanda di una moglie, che chiedeva la condanna dell’ex marito al pagamento del valore della metà dell’immobile edificato da quest’ultimo, in costanza di matrimonio, su terreno di sua proprietà esclusiva ovvero delle somme occorse per edificarlo, poiché nella costruzione del manufatto avrebbe impiegato suo denaro personalissimo.

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