competenza per valore del Giudice di pace e opposizione a precetto fondato su provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. - Tribunale Piacenza, 20 gennaio 2011

                                     Tribunale Piacenza

                                    Ordinanza 20 gennaio 2011

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza

rilevato che la causa è stata introdotta successivamente all’entrata in vigore della legge

69/2009, e conseguentemente devono applicarsi le disposizioni di tale disciplina, la quale ha stabilito che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza;

ritenuto che l’opposizione è stata correttamente qualificata come opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., essendo contestato il diritto dell’opposta di procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che, sulla base di tale norma, la competenza appartiene al Giudice “competente per materia o valore”;

considerato che, indipendentemente dalle doglianze dell’attore, l’importo per cui è stato eseguita l’intimazione ammonta, compresi gli interessi legali, a somma inferiore a Euro

5.000,00, rientrante quindi nella competenza per valore del Giudice di Pace; né rileva, al fine di fondare la competenza dell’opposizione davanti all’adito Tribunale, il fatto che il titolo esecutivo risulti integrato da un provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. Infatti, è ben vero che il Tribunale ha competenza per materia in ordine alla tematica dell’assegno di mantenimento a seguito di separazione; ma è altrettanto vero che, nella presente sede oppositiva, non può venire certo in rilievo la modifica delle condizioni di separazione, ma solo l’accertamento di un debito di pagamento per una somma inferiore a quella rientrante nella competenza del Giudice di Pace, essendo irrilevante che il titolo esecutivo sia un provvedimento giurisdizionale del Tribunale;

osservato che, conclusivamente ed in accoglimento dell’eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dalla convenuta in comparsa di risposta, va statuita l’incompetenza per valore del Tribunale adito, appartenendo la causa alla competenza del Giudice di Pace.

In aderenza al disposto di cui all’art. 44 c.p.c. vigente, la pronuncia deve essere resa con

ordinanza, ciò che esclude la necessità di fissare udienza di precisazione delle conclusioni,

atteso anche che, tramite la lunga discussione intercorsa oggi in udienza tra gli avvocati, è stato assicurato il rispetto del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.

Sulle spese di lite dovrà pronunciarsi il Giudice competente e davanti al quale la procedura dovrà essere riassunta e proseguire.

P.Q.M.

dichiara l’incompetenza per valore del Tribunale di Piacenza, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Piacenza;

ai sensi dell’art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;

ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

 

 

 

Nel caso di titolo esecutivo rappresentato da provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., rientra nella competenza per valore del giudice di pace l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. nel caso in cui la somma precettata sia di importo inferiore a € 5.000,00

                              

               qui di seguito il testo del provvedimento:

 

 

Tribunale di Piacenza, Presidente Morlini

 

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