Nel giudizio di divisione dei beni in comunione legale tra coniugi nessuna efficacia deve riconoscersi all'assegnazione dell'immobile in sede di separazione o divorzio - Tribunale Roma 23 settembre 2011
Ancora una pronuncia del Tribunale di Roma in ordine alla divisione dei beni in comunione, tra cui la casa coniugale, assegnata alla moglie in sede di separazione.
Afferma il Tribunale Civile di Roma, Giudice dott. Avvisati, con sentenza 23 settembre 2011, che nessuna efficacia ostativa alla divisione dei beni in comunione deve riconoscersi all'assegnazione dell'immobile (già casa coniugale) all'ex coniuge, in sede di sentenza di separazione.
Se è vero infatti che l'assegnazione, in sede di divorzio come di separazione personale dei coniugi, della casa coniugale al coniuge integra un diritto personale atipico di godimento, il quale non costituisce un peso sull'immobile destinato ad abitazione, come avviene per un diritto reale.
Ne consegue che ciò non pregiudica l'ammissibilità né l'accoglibilità domanda di divisione della comunione, atteso che, dal provvedimento di assegnazione, deriva solo il diverso problema della sua incidenza sulla valutazione dell'immobile.
Le sole eccezioni al diritto di chiedere lo scioglimento della comunione sono invero previste dagli artt. 1111 e 1112 c.c. per il caso di possibile pregiudizio degli interessi degli altri condividenti e quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso al quale sono destinate. E nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle due ipotesi.
Ai sensi dell'art. 1114 c.c. ciascun condividente ha quindi diritto alla divisione in natura, non potendo la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Ma non è tutto.
Il valore dell'immobile non è ridotto in relazione all'esistenza del diritto di abitazione a favore della moglie.
Invero, la assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi siano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli non ha più ragion d'essere e, quindi, il diritto di abitazione, che ne scaturisce, viene meno nel momento in cui il coniuge, cui la casa sia stata assegnata, ne chiede, nel corso del giudizio per lo scioglimento della comunione, l'assegnazione in proprietà, acquisendo così, attraverso detta assegnazione, anche la quota dell'altro coniuge.
In tal caso, il diritto di abitazione (che è un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale) non può essere preso in considerazione, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, sia perché è un diritto che l'art. 155, comma quarto, c.c. prevede nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario degli stessi, sia perché, intervenuto lo scioglimento della comunione a seguito di separazione personale o di divorzio, non può più darsi rilievo, per la valutazione dell'immobile, ad un diritto, che, con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non ha più ragione di esistere (Cass. 1630/2001).
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