Nessun addebito della separazione laddove non sia possibile stabilire se la crisi sia dovuta al tradimento del marito o ai ripetuti allontanamenti della moglie dalla casa coniugale - Cassazione 23 agosto 2012 n. 14610
La moglie accusa il marito di essere un incallito traditore fin dai primi tempi di matrimonio e, quindi, di aver violato il dovere di fedeltà. Il marito, dal canto suo, accusa la moglie di essere “troppo mammona”, avendo l’abitudine di allontanarsi spesso dalla abitazione coniugale per andare a rifugiarsi in casa dalla madre, con conseguente violazione del dovere di coabitazione Di qui le numerose separazioni di fatto e successivi ripetuti riavvicinamenti.
La Cassazione, con sentenza n. 14610 del 23 agosto 2012, conferma la sentenza di merito che aveva ritenuto i predetti comportamenti dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal matrimonio ed astrattamente idonei ad integrare ragioni di addebitabilità della separazione valutando tali comportamenti tenuti da entrambi i coniugi nel corso della convivenza nel più ampio contesto della lunga vita coniugale e pervenendo alla conclusione che, siccome per la dichiarazione di addebito della separazione è necessaria la prova del nesso di sussistenza causale tra i comportamenti addebitati ed il fallimento del matrimonio, «non può che affermarsi, nella fattispecie, il comportamento dell’uno o dell’altro dei coniugi abbia determinato l’intollerabilità della convivenza»
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