No ai debiti dei condomini affissi in bacheca o negli spazi comuni - Cassazione 4 gennaio 2011 n. 186
Il condomino del napoletano, proprietario di un immobile, cita per violazione della privacy e per danni l'amministratore perchè in uno spazio comune erano stati affissi i dati relativi alla sua posizione debitoria.
Sia il Tribunale civile di Napoli che la Corte d'Appello rigettano le richieste.
Di diverso avviso la seconda sezione civile della Cassazione, che con la sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011, accoglie il ricorso ritenendo illecito affiggere sulle bacheche presenti negli spazi condominiali "le posizioni di debito" di inquilini e proprietari; e inoltre prevalenti le esigenze di privacy dei singoli condomini rispetto a quelle di efficienza dell'amministrazione condominiale.
Riconosciuto al condomino anche il diritto al risarcimento del danno per illiceità del comportamento tenuto quale fonte di responsabilità civile.
Per questo il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui "la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino". "Fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice".
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