No adozioni internazionali per gli aspiranti genitori che esprimono preferenze per «determinate caratteristiche genetiche» del bimbo da adottare - Cassazione Sezioni Unite 1 giugno 2010 n.13332

 

Una coppia siciliana, promosso il procedimento per ottenere  l’idoneità all’adozione internazionale ha espresso la volontà di adottare solo bimbi di razza europea.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - su segnalazione dal Presidente di Ai.Bi. Associazione amici dei bambini, ha chiesto ai Giudici di legittimità, a norma dell’art. 363 cod. proc. civ., l’enunciazione, da parte di questa Corte, nell’interesse della legge, del principio di diritto secondo il quale «il decreto di idoneità all’adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif., non può essere emesso sulla base di una struttura argomentativa che contenga il riferimento alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia, così attribuendo rilevanza a dati razziali, in contrasto con principi consolidati nel diritto interno ed internazionale».
La Cassazione, a Sezioni unite, con sentenza 1 giugno 2010 n.13332, andando oltre la richiesta  del Procuratore Generale, esprime i seguenti considerazioni:
-         tutti i bambini abbandonati hanno alle spalle una storia già «profondamente tormentata» e, ancor più degli altri bimbi, necessitano di papà e mamme con «peculiari doti di sensibilità», cosa che contrasta nettamente con qualunque scelta di stampo razzista;
-         le coppie di aspiranti genitori che, nelle procedure delle adozioni internazionali, dichiarano davanti al giudice di volere solo minori di determinate etnie non sono probabilmente pronte ad accogliere dei bambini;
-         in questi casi il Giudice, non solo non deve convalidare decreti di adozione che contengono simili esclusioni discriminatorie, ma deve mettere in discussione la capacità stessa della coppia a candidarsi per l’adozione in generale, ponendosi il problema della compatibilità della relativa indicazione con la configurabilità di una generale idoneità all’adozione.
La Cassazione rivolge poi un monito anche ai servizi sociali e alle associazioni coinvolte: le coppie che intraprendono le procedure di adozione internazionale devono avere una dettagliata informazione e un’adeguata formazione sul carattere solidaristico della scelta del cammino dell’adozione che cozza nettamente con opzioni di impronta discriminatoria.  

 

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