No alla revoca delle concessioni cimiteriali perpetue - Consiglio di Stato 8 febbraio 2011 n°842
Così il Consiglio di Stato, V^ Sezione, con sentenza 8 febbraio 2011 n°842 in punto di revoca della concessioni cimiteriali perpetue:
A) il regolamento cimiteriale comunale "laddove dà rilevo anche ad una mera situazione di fatto di concessione perpetua delle cosiddette tombe di famiglia in relazione alla sola circostanza della loro localizzazione, ne autorizza come tale la tutela. In altri termini, esso stesso trasforma l’eventuale, detta situazione di mero fatto in una propriamente di diritto, così riconoscendone la sussistenza nell’ordinamento locale. Conseguentemente, deve ritenersi, per un verso, l’attuale esistenza del diritto nascente dalla concessione perpetua e, per altro verso, che ai fini del rispettivo esercizio sui discendenti del ricorrente non gravi l’onere di produrre alcun documento circa il rilascio della concessione perpetua, né tanto meno di dimostrare l’avvenuta intavolazione del corrispondente diritto reale. D’altra parte, la revoca della concessione (e la sottostante mutazione del titolo da perpetua a tempo determinato per 99 anni) per non uso ultracinquantennale presuppone appunto che si trattasse proprio di concessione “ritenuta” perpetua".
B) l'art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1992 non prevede affatto al trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato (limitandosi a stabilire, ovviamente per il futuro, che non possano essere rilasciate che concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni e, in generale, che le tutte concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo il diritto dei titolari di concessioni non ancora scadute di ottenere nel nuovo un posto corrispondente), ma per quelle di durata eccedente i 99 anni la revoca possa essere disposta unicamente alla contestuale ricorrenza di tre condizioni, ossia: il non uso ultracinquantennale; - il verificarsi di una “grave situazione insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune”; e, da lutimo l’impossibilità di “provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero”;
C) il provvedimento di revoca deve essere preceduto anche dalla richiesta di avvio del procedimento.
Sul punto vedi anche Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505, secondo cui: “La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285). Detta disposizione statale, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l’entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l’atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all’inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l’atto di concessione (o con la convenzione che sovente l’accompagna). Con l’entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, debbono ritenersi abrogate in parte qua le disposizioni regolamentari comunali che imponevano il rinnovo della concessione cimiteriale ogni trentennio.”
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