No l'affido ai Servizi dopo un sit-in notturno di protesta di genitori con figli dinnanzi al Comune - Tribunale dei minori della Emilia Romagna decreto 27 dicembre 2010
Due genitori, in segno di protesta per non aver ancora avuto un alloggio da parte dell'ente, decidono di dormire insieme ai loro figli, dinnanzi al Comune, in una calda notte di luglio.
La procura minorile, su segnalazione della questura, si attiva immediatamente e promuove un ricorso al Tribunale dei minori chiedendo l'affido dei minori, in via provvisoria ed urgente, al Servizio Sociale affinché attui nel loro interesse gli interventi ritenuti opportuni e vigili sulle loro condizioni” con verifica della adeguatezza del contesto familiare ed emanazione di prescrizioni comportamentali ai genitori.
Il Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna, con decisione del 27 dicembre 2010, è di diverso avviso e rigetta la domanda, dopo aver verificato: - che i genitori hanno sempre accudito materialmente e moralmente i figli, ai quali sono profondamente legati; - che la notte trascorsa all’aperto dinnanzi al Comune è stata vissuta dai due bambini come un gesto goliardico e nulla più; - che non risulta “verificabile” pregiudizio di sorta per l’una e per l’altro minore rapportabile all’episodio della notte del luglio 2009; non sotto il profilo della salute perché, come si legge nel rapporto della Questura, “le condizioni climatiche miti non facevano destare preoccupazioni circa la salute dei bimbi”; non sotto quello psicologico perché nozioni di comune esperienza, ma anche di altrettanto comune buon senso, inducono a ritenere che per i due bambini ben possa essersi trattato di una scherzosa avventura; tanto più perché vissuta insieme ai genitori che, come osserva il Servizio, “riconoscono come figure di riferimento e protezione”.
Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna 27 dicembre 2010
DECRETO DEFINITIVO
Oggetto: procedimento ex art. 333 s.s. c.c. relativo ai minori Xx, nata a Modena il (…) 1999, e Yy, nato ad Alessandria il (…), figli di AB e di CT, attualmente residenti con i genitori a Modena.
in fatto
1. Con ricorso in data 11 febbraio 2010 la locale
2. L’iniziativa ha tratto spunto dalla segnalazione in data 16 luglio 2009 della Questura di Modena con la quale riferito che, nella notte precedente, l’intera famiglia (i genitori e i due figli) erano stati trovati a dormire davanti all’ ingresso del Comune giustificando il gesto come una forma di protesta per non avere ancora ottenuto un alloggio da parte del Servizio Sociale ed avendo ricevuto sfratto dall’appartamento già detenuto in uso da un conoscente.
3. Sulla base di queste emergenze la Procura ha chiesto di “affidare i minori, in via provvisoria ed urgente, al Servizio Sociale affinché attui nel loro interesse gli interventi ritenuti opportuni e vigili sulle loro condizioni” con verifica della adeguatezza del contesto familiare ed emanazione di prescrizioni comportamentali ai genitori.
4. Non ravvisandosi i presupposti per l’emanazione di provvedimenti urgenti (per il vero nemmeno l’enunciazione della domanda di merito) si è proceduto, per mera prudenza, a dar corso al giudizio a cognizione piena attraverso l’acquisizione di aggiornata relazione del Servizio Sociale (14 maggio 2010) e l’interrogatorio dei genitori (udienza del 20 settembre 2010).
5. Riferisce il Servizio che: - all’inizio dell’autunno 2009 la famiglia, già ospite quanto alla madre e ai due figli della nonna materna ad Alessandria quando il padre lavorava a Modena, si è sistemata in un appartamento in Modena dove l’uomo ha iniziato, nel frattempo, un regolare lavoro; - i due genitori anche nei periodi, frequenti, di difficoltà economiche hanno “sempre cercato di provvedere puntualmente a soddisfare le esigenze dei figli e garantire loro stabilità”;
- in occasione di uno sgradevole episodio occorso alla minore xx mentre viveva ad Alessandria (approcci sessuali da parte di un conoscente a cui carico un procedimento penale in corso) il padre si era prontamente attivato denunciando la persona e inibendole ogni contatto con la famiglia; - l’iniziativa (luglio 2009) di dormire davanti all’ingresso del Comune di Modena sarebbe stata loro suggerita da un impiegato comunale, non identificato, come strumento di protesta-pressione per ottenere un alloggio; - la descrissero ai figli come uno scherzo di natura goliardica e non comportò loro alcun pregiudizio stante l’elevata temperatura stagionale; - “i bambini appaiono profondamente legati ai genitori che riconoscono come figure di riferimento e protezione”.
7. La
in diritto
A. La disciplina prevista dall’art. 333 c.c. esige, affinché sia consentito al Giudice di procedere alla limitazione di un diritto primario qual è quello della potestà, che “la condotta di uno o di entrambi i genitori appaia (appare)… pregiudizievole al figlio”. Lettera e ratio della disposizione danno intuitivo conto del fatto che l’ipotetico intervento limitativo presuppone, di fronte alla fattispecie concreta, la presenza di una connessione logico-causale tra “la condotta” dei genitori, o di uno di essi, ed il pregiudizio subito dal minore. Del resto, con l’utilizzo del verbo “apparire” la legge avverte l’interprete che questa “connessione” deve necessariamente essere suscettibile di emersione deduttiva sulla base delle circostanze enucleabili dalle verificate circostanze di cui l’Autorità Giudiziaria è in grado di avvalersi.
B. Nel caso che ci occupa non risulta “verificabile” pregiudizio di sorta per l’una e per l’altro minore rapportabile all’episodio della notte del luglio 2009. Non sotto il profilo della salute perché, come si legge nel rapporto della Questura, “le condizioni climatiche miti non facevano destare preoccupazioni circa la salute dei bimbi”.
Non sotto quello psicologico perché nozioni di comune esperienza, ma anche di altrettanto comune buon senso, inducono a ritenere che per i due bambini ben possa essersi trattato di una scherzosa avventura; tanto più perché vissuta insieme ai genitori che, come osserva il Servizio, “riconoscono come figure di riferimento e protezione”.
C. Quanto appena detto è più che sufficiente per escludere fondatezza ed accoglibilità del ricorso sicché è soltanto per mera completezza che si osserva che anche, la di là dello specifico e isolato episodio del luglio 2009 e a proposito della “condotta” dei genitori generalmente e complessivamente considerata, non è emerso elemento alcuno suscettibile di censura quanto ai comportamenti nei confronti dei figli.
D. Ne conseguono: rigetto anche delle richieste conclusive della Procura; pronuncia di non a provvedere e nessun incarico al Servizio ma soltanto il richiamo al doveroso esercizio dei compiti istituzionalmente demandatigli dall’ordinamento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 333 s. s. c.c., in via definitiva Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso della
Decreto immediatamente efficace ex art. 741 cpc.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 27 dicembre 2010
Il Presidente est. dott. Guido Stanzani
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