Non è deducibile l'assegno di divorzio, nella misura concordata privatamente dai coniugi - Cass. l 10 maggio 2011 n. 10323

Il caso in esame
Un contribuente aveva presentato ricorso in appello contro la decisione dell'Agenzia delle Entrate che non riconosceva la deducibilità delle somme versate all'ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento, a causa dell'aumento dell'importo concordato dalle parti senza alcun atto "ufficiale" rispetto alla sentenza giudiziaria originaria.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10323 del 10 maggio 2011, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, enunciando il seguente principio di diritto: "in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l'art.10, primo comma, lett.c), D.P.R. n.917 del 1986 limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo agli assegni periodici corrisposti al coniuge (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli), in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria",
Non hanno quindi "fiscalmente rilievo le maggiorazioni intervenute per eventuali patti privati successivi o accordati spontaneamente dal coniuge obbligato".
Cioè a dire: il mantenimento dell'ex coniuge e dei figli è soggetto a beneficio fiscale solo nel caso in cui derivi da una decisione del giudice.
 

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