Non fa perdere i punti della patente il silenzio sul nome del guidatore Cass. S.U. 12 luglio 2010 n°1627
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 12 luglio 2010 n°1627, hanno accolto il ricorso di un romano che contestava la sanzione dei punti inflittagli per non aver comunicato chi era alla guida della sua auto passata col rosso.
Secondo le Sezioni Unite, il Giudice di pace nel confermare la decurtazione, non aveva tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n°27/2005, che ha dichiarato «l'illegittimità, per contrarietà al principio di ragionevolezza, dell'art 126 bis del Codice della strada, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione alla guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente; dovendo invece trovare applicazione, in siffatti casi, soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria prevista dall'art 180 del codice della strada».
Le Sezioni Unite civili della Cassazione, chiamate a sciogliere il nodo giurisprudenziale sulla norma, parlano di «evidente errore» del giudice di pace «verosimilmente non ancora a conoscenza del giudicato costituzionale, pubblicato pochi giorni prima della decisione».
Resta ferma, però, la sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione delle generalità.
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