Non può essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio, quando i coniugi abbiano convissuto come tali per quasi vent'anni - Cassazione 20 gennaio 2011 n°1343

La Sacra Rota annullava, nel marzo del 2001, una matrimonio di durata quasi ventennale per esclusione dei "bona matrimonii"  (essendo stata “presumibilmente” taciuta l'incapacità di procreare).

Il marito chiedeva che la sentenza della Chiesa venisse “delibata” anche dallo Stato.

Cosa ottenuta per effetto di una decisione della Corte d'Appello di Venezia del giugno del 2007.

Contro questo verdetto ha fatto ricorso con successo in Cassazione la signora M. R. sostenendo che, alla luce della ''convivenza quasi ventennale tra i coniugi'', era impossibile simulare l'esclusione di uno dei 'bona matrimonii'.

I Giudici di legittimità (prima sezione civile, sentenza n. 1343 del 20 gennaio 2011) hanno accolto il ricorso, spiegando che la convivenza prolungata è espressione di accettazione del rapporto: la sentenza di nullità, ove delibata, produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia).

Quindi oggi i coniugi non possono quindi ricorrere pertanto all'escamotage della nullità per accelerare i tempi ordinari di separazione e divorzio ed evitare l'assegno di mantenimento all'ex coniuge, ma devono necesariamente percorrere le tradizionali vie legali.

Nota bene: nel 2009 sono state circa seimila le dichiarazioni di nullità dei matrimoni. Un fenomeno che ha indotto anche Papa Ratzinger ad intervenire, prima nel 2008 e poi nel 2010, per verificare eventuali eccessi o scappatoie sottostanti il vertiginoso aumento degli annullamenti del matrimonio.

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