Non ricadono nel regime di comunione legale titoli e depositi in conti bancari acquistati dal coniuge prima del matrimonio, con beni personali, e successivamente reinvestiti in costanza di matrimonio - Cass. civ. sez. II, 5 maggio 2010, n. 10855

 

Il caso
Il sig. XY ha due figli da un primo matrimonio.
Lo stesso, ha la disponibilità esclusiva (beni personali) di ingenti valori mobiliari, investiti prevalentemente in titoli e depositi amministrati presso diversi istituti bancari.
Il sig. XY sposa in seconde nozze la Sig.ra ZZ scegliendo il regime di comune dei beni e anche dopo il matrimonio, il sig. XY movimenta il patrimonio mobiliare facendolo incrementare con i frutti degli stessi investimenti.
Il sig XY decede e la seconda moglie conviene in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino i figli di primo letto del defunto al fine di ottenere il 50% dei titoli e dei denari depositati dal de cuius presso due istituti bancari.
Il Tribunale di Torino, pur ritenendo l’esistenza del regime patrimoniale di comunione legale tra i due coniugi, riteneva applicabile alla fattispecie l’art. 179 lett. f) c.c., secondo cui non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. Il Giudice di primo grado, ritenuta raggiunta la prova della proprietà esclusiva dei titoli e del denaro in capo al de cuius, rigettava quindi la domanda proposta della seconda moglie, ritenendo la trasmissione dei beni del padre in favore dei due figli.
La Corte d’appello di Torino, adita sempre dalla seconda moglie, conferma la pronuncia di primo grado, osservando: - che, sulla base delle risultanze documentali, il de cuius, prima del secondo matrimonio aveva la disponibilità esclusiva, ovvero beni personali di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti in titoli e depositi amministrati presso diversi istituti bancari, in parte anche in denaro; - che, anche dopo il secondo matrimonio, il de cuius aveva movimentato il patrimonio mobiliare che, all’atto del decesso, risultava sostanzialmente corrispondente, con un incremento giustificabile, per la sua entità, con i frutti degli investimenti piuttosto che da aggiunte di ulteriori capitali, a quello esistente all’epoca del matrimonio; - che conseguentemente doveva ritenersi pienamente raggiunta, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti fondate sugli elementi documentali esaminati, la prova dell’esistenza di beni personali in capo al de cuius, preesistenti al matrimonio e rimasti tali fino al decesso del titolare, in quanto consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l’incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con piena consapevolezza da parte dell’altro coniuge e esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale.
La sig.ra ZZ non si dà per vinta e ricorre in Cassazione, purtroppo senza fortuna.
 
Le ragioni della decisione del giudice di legittimità
 
L’individuazione dell’oggetto della comunione legale, per il tramite della ripartizione del patrimonio familiare nelle tre ben note categorie dei beni comuni, di quelli personali e da ultimo dei beni appartenenti alla c.d. comunione de residuo, si trova delineata in altrettante disposizioni (gli artt. 177, 178 e 179 c.c.), l’ultima delle quali, dedicata ai beni personali, si rivela fondamentale nella delimitazione del patrimonio dei coniugi.
Il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. consente, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio.
 
La lettera f) dell’art. 179 c.c. afferma che hanno natura personale “i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto”, e tra i beni personali sopraelencati la lettera a) dell’art. 179 c.c. indica “i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”.
Pertanto l’acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un’ipotesi di “surrogazione reale”, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato.
 
Quanto alle formalità richieste, ai sensi del combinato disposto della lett. f) e del cpv. dell’art. 179 c.c. (solo per l’acquisto esclusivo di immobili e mobili registrati).
La prima disposizione richiede che la circostanza dello scambio di bene personale “sia espressamente dichiarata all’atto di acquisto”, imponendo una specifica enunciazione, apparentemente condizionante l’acquisto personale, da parte del coniuge acquirente.
La seconda esige invece, sia per i beni personali per surrogazione, che per quelli d’uso strettamente personale o destinati all’esercizio della professione, che l’esclusione dalla comunione “risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.


 
Nella fattispecie all’esame della Cassazione mancava, nell’atto negoziale, la dichiarazione sulla natura personale del bene impiegato per l’acquisto successivamente, in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale di un nuovo bene.
La Corte ha ritenuto superflua detta dichiarazione nelle ipotesi in cui l’elemento oggettivo relativo alla provenienza del bene da altro bene personale, ad esempio in ipotesi di permuta, non possa creare dubbio alcuno circa la personalità del bene, riconoscendo l’importanza della dichiarazione solo ove possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene utilizzato. Ove infatti vi sia certezza obiettiva sulla natura personale del bene utilizzato, la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) diviene superflua, attesa la sua natura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l’acquisto personale.
In altri termini, la natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l'applicabilità dell' art. 179 lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato.
 
I giudici di legittimità, confermano quindi la lettura interpretativa operata dai giudici di merito, ribadendo che la certezza della natura personale del bene impiegato può ricavarsi dal titolo di acquisto nelle ipotesi di un bene acquistato per donazione o successione ovvero attraverso la comparazione tra la data di acquisto di detto bene e quella del matrimonio.
 
Nota bene:
Secondo la giurisprudenza di legittimità:
-la dichiarazione di cui sopra deve essere compiuta dal coniuge acquirente e ha la funzione di rendere controllabile da parte dei terzi e dell’altro coniuge la provenienza “personale” dei movimenti di denaro alla base dell’acquisto;
-la necessità che la dichiarazione sia sufficientemente precisa per consentire un effettivo controllo (essendo irrilevante una semplice dichiarazione generica di reimpiego di beni personali);
-l’inciso “purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto”, contenuto nella lett. f) dell’art. 179 c.c., deve ritenersi riferito esclusivamente ai casi in cui sia obiettivamente incerto se l’acquisto realizzi il reimpiego del denaro avuto per donazione, eredità o comunque che sia frutto dello scambio dei beni personali;
-la ratio della dichiarazione in parola è quella di rendere conoscibile la provenienza dei beni utilizzati, quando non vi è alcuna incertezza sul punto, la dichiarazione della lett. f) sarebbe del tutto superflua, apparendo irragionevole attribuire alla sua semplice omissione effetti traslativi tanto gravi;
-tale dichiarazione va tenuta distinta da quella del comma 2 dell’art. 179 c.c., la quale è invece garanzia generale per l’altro coniuge che può valutare se il singolo atto di acquisto sia per lui pregiudizievole e così, in ultima analisi, esprimere un favor communionis.
 
Precedenti conformi e/o difformi:
- Cass. 2 febbraio 2009, n. 2569;
- Cass. 25 settembre 2008, n. 24061;
- Cass. 23 luglio 2008, n. 20296.
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