Notifica a mezzo posta e compiuta giacenza. Interviene la Cassazione, S.U., con sentenza 1° febbraio 2012, n. 1418
se la notificazione viene eseguita a mezzo del servizio postale, solo talvolta il perfezionamento della notifica coincide con il materiale recapito o con il ritiro del plico da parte del destinatario.
Spesso, in questi casi, la notificazione si conclude con l’inutile spirare del termine di compiuta giacenza (per legge 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui si avvisa del deposito ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore)
Detto termine – ad avviso della Sezioni unite ha natura processuale e va considerato «a decorrenza successiva».
Quindi se il termine dei 10 giorni scade in un giorno festivo, o nella giornata di sabato, la scadenza va prorogata al primo giorno seguente non festivo.
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