Nulla la pattuizione professionale al di sotto dei minimi tariffari - Tribunale di Modena 23 febbraio 2010 n°291
Il contratto d'opera intellettuale si presume oneroso (art. 2233 C.C.).
L'autonomia privata, per quanto riguarda il compenso dovuto al libero professionista, è limitata dalle tariffe professionali dichiarate inderogabili.
Al professionista è consentita tuttavia la prestazione gratuita della sua attività professionale per vari motivi, che possono consistere nell'affectio, nella benevolentia, come in considerazione d'ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale e indiretto vantaggio. Qualora tali particolari motivi non sussistano, la pattuizione di compensi inferiori ai minimi tariffari, è nulla per violazione dell'art. 24 L. 13.6.1942 n. 794.
Tuttavia, qualora tali particolari motivi non sussistano, la pattuizione di compensi inferiori ai cosiddetti minimi è nulla per violazione di quanto disposto dalle tariffe professionali.
Così si è espresso il Tribunale di Modena con sentenza 291 del 23 febbraio 2010, ritenendo che non sussistesse nessuna particolare ragione che potesse la gratuità delle prestazioni professionali di un agronomo.
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