Nullo il patto commissorio realizzato mediante contratti collegati, anche ove l'accordo di retrovendita sia posto in essere con un diverso patto - Tribunale di Pordenone 11 marzo 2010 n. 195
L’art. 2744 c.c. vieta al debitore ed al creditore di stipulare il patto secondo cui la cosa ipotecata o data in pegno passi nella proprietà del creditore nel caso in cui il debitore sia inadempiente. Tale patto, detto patto commissorio, ove previsto, è nullo.
Il divieto del patto commissorio determina anche la nullità della serie di atti, singolarmente leciti, posti in essere allo scopo di conseguire il risultato concreto vietato dalla legge (consistente nel costringere il debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito).
Ciò premesso, nel caso in esame:
- una società stipula (in qualità di parte venditrice) un contratto di compravendita avente ad oggetto un proprio immobile, con un proprio creditore.
- Poco dopo, le parti stipulano una scrittura che definiscono “promessa di compravendita”, avente ad oggetto la retrocessione del medesimo immobile dall’acquirente (creditore) al venditore (debitore).
- In seguito, la società debitrice fallisce ed il curatore fallimentare domanda la revocatoria dell’atto di vendita dell’immobile operato dalla società, lamentandone la nullità per violazione del divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c.
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza 11 marzo 2010 n. 195, accoglie la domanda rinvenendo la violazione del patto commissorio, attuata mediante una serie di atti, tra di essi collegati, mediante un nesso c.d. “teleologico”; in quanto con essi le parti hanno inteso vincolare l’immobile della società mutuataria all’effettivo ed integrale rimborso del mutuo in precedenza contratto.
Secondo il Tribunale, gli elementi che dimostrano la sussistenza di questo legame tra l’atto di compravendita ed il preliminare di retrovendita sono:
- la quasi contestuale sottoscrizione della promessa di retrocessione rispetto al contratto di compravendita;
- l’apposizione sull’atto di retrocessione della stessa data dell’atto di compravendita;
- la coincidenza del prezzo di compravendita rispetto all’importo mutuato;
- l’assenza di altri beni che potessero soddisfare l’obbligo di restituzione della somma mutuata;
- la conservazione, in capo all’amministratore della società, di diritti di godimento sull’immobile venduto, fino alla data prevista per la retrocessione.
Tra gli atti sussiste quindi il nesso teleologico
In ogni caso – precisa ancora il Tribunale – al fine della prova del collegamento negoziale non è sufficiente che, sotto il profilo oggettivo, si rinvenga il nesso teleologico tra gli atti, ma è necessario, dal punto di vista soggettivo, rinvenire il comune intento delle parti (seppur non manifestato in forma espressa) di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore.
E, nel caso esaminato dal Giudice di Pordenone, il mutuante, a fronte del proprio credito, ha accettato di acquistare l’unico bene immobile della società, con l’impegno, sottoscritto poco tempo dopo, di retrocederlo per una cifra superiore a quella di vendita, con concessione all’amministratore di rimanervi come “occupante precario”.
E’ quindi evidente che la fattispecie negoziale così realizzata dalle parti, in quanto posta in essere allo scopo di eludere il divieto di patto commissorio è caratterizzata da una causa illecita meritevole della sanzione della nullità radicale e totale, in quanto dalle parti destinata al conseguimento di un risultato identico a quello vietato dall’art. 2744 c.c.
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