È nullo l'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense - Cass. civ., Sez. lavoro, 27 settembre 2010, n. 20269
Questi i principi esposti da Cass. civ., Sez. lavoro, 27 settembre 2010, n. 20269:
- È nullo l'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense, in quanto viola l'art. 24 della legge n. 794 del 1942;
- invero la predetta legge è stata abrogata dalla legge n. 1051 del 1957 nei suoi articoli da
- tale inderogabilità, in linea anche con i principi comunitari, è giustificata dall'esigenza di garantire da un lato che vi sia corrispondenza tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni professionali, dall'altro lato che la determinazione di onorari minimi impedisca una concorrenza che si traduca nell'offerta di servizi al ribasso, tale da pregiudicare la tutela dei consumatori;
- l'avvocato ha la possibilità di prestare la propria attività professionale anche gratuitamente in virtù di ragioni diverse, quali ad esempio l'amicizia, la parentela o anche per la semplice convenienza;
- il compenso, infatti, rappresenta un diritto patrimoniale disponibile e, quindi, può essere oggetto di un accordo transattivo che, rientrando nella libera autonomia delle parti contraenti, è pienamente legittimo, purché con esso non si violi l'art. 24 della legge n. 794 del 1942 recante il divieto legale di predeterminare, in via consensuale, l'importo del compenso professionale in misura inferiore ai minimi tariffari.
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