È nullo l'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense - Cass. civ., Sez. lavoro, 27 settembre 2010, n. 20269

Questi i principi esposti da Cass. civ., Sez. lavoro, 27 settembre 2010, n. 20269:

-   È nullo l'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense, in quanto viola l'art. 24 della legge n. 794 del 1942;

-   invero la predetta legge è stata abrogata dalla legge n. 1051 del 1957 nei suoi articoli da 1 a 23, fuorché nell'art. 24, che, appunto, prevede l'inderogabilità degli onorari e dei diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori nonché degli onorari minimi prestabiliti per le prestazioni degli avvocati:

-   tale inderogabilità, in linea anche con i principi comunitari, è giustificata dall'esigenza di garantire da un lato che vi sia corrispondenza tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni professionali, dall'altro lato che la determinazione di onorari minimi impedisca una concorrenza che si traduca nell'offerta di servizi al ribasso, tale da pregiudicare la tutela dei consumatori;

-   l'avvocato ha la possibilità di prestare la propria attività professionale anche gratuitamente in virtù di ragioni diverse, quali ad esempio l'amicizia, la parentela o anche per la semplice convenienza;

-   il compenso, infatti, rappresenta un diritto patrimoniale disponibile e, quindi, può essere oggetto di un accordo transattivo che, rientrando nella libera autonomia delle parti contraenti, è pienamente legittimo, purché con esso non si violi l'art. 24 della legge n. 794 del 1942 recante il divieto legale di predeterminare, in via consensuale, l'importo del compenso professionale in misura inferiore ai minimi tariffari.

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Deve risarcire il danno il dentista che sbaglia per negligenza - Cassazione terza sezione civile 21 luglio 2011 n. 15993

Sulla responsabilità del Ministero della salute e della struttura ospedaliera in merito alla qualità del sangue utilizzato per trasfusioni (ante legge n.107 del 1990) - Cassazione sez. III 14 luglio 2011 n. 15453

Il pedone investito e privo di reddito ha diritto anche al danno da perdita di chance - Cassazione sezione III 28 giugno 2011 n. 14278

La responsabilità dello stato per mancata attuazione delle direttive comunitarie Cass. 17 maggio 2011 nn. 10813 10814 10815 10816

Sempre sul danno non patrimoniale: sì all'applicazione delle tabelle milanesi ma con ristoro anche degli aspetti esistenziali del danno Cassazione Sezione III 30 giugno 2011 n. 14402

Invalida la multa se l'accertamento era avvenuto mediante il c.d. telelaser, non segnalato- Cass. 22 giugno 2011 n. 13727

Danno biologico: per la Cassazione vanno sempre applicate le tabelle milanesi - Cass. 7 giugno 2011n.12408

Depressione e non solo a seguito delle lesioni riportate in un incidente: si, all'integrale risarcimento del danno biologico, morale e esistenziale - Cassazione 26 maggio 2011 n. 11609

Danno morale: stessi diritti per famiglia legittima e di fatto - Cassazione 7 giugno 2011 n. 12278

Brevi riflessioni in ordine al contratto di rendita vitalizia o di vitalizio assistenziale