Obbligo di rimpatrio e audizione del minore - Cass. 16 giugno 2011 n. 13241
Un padre italiano sottrae la figlia alla madre, residente in Polonia, portandola in Italia. Secondo gli Ermellini - sentenza del 16 giugno 2011 n. 13241:
- “una volta accertato in fatto che dall'espletata istruttoria non era desumibile alcun elemento atto a dimostrare che il ritorno della bambina in Polonia presso la madre, con cui da tempo ella conviveva prima dell'illecita sottrazione da parte del padre, avrebbe per lei potuto comportare i fondati e gravi rischi, specificamente indicati nell'art. 13, comma 1, lett b) della Convenzione del 1980, hanno escluso l'audizione della minore legittimamente valorizzando la tenera età della stessa, nata i 6 giugno 2002, e, quindi all'epoca di soli 8 anni, così attendibilmente, seppure implicitamente, negandole secondo il notorio sufficiente maturità, ma anche e del pari legittimamente, privilegiando l'interesse superiore della stessa a non essere esposta al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che opponeva i genitori, ad abundantiam sottolineando pure la superfluità del suo ascolto in funzione cognitiva e richiamando ulteriormente la correlabilità di eventuali suoi meri disagi da rientro, alla pervicace ed ostinata condotta del S. di appannamento della figura materna.
- ….il tribunale per i minorenni può provvedere all'audizione del minore, purchè capace di discernimento, e trarre dal di lui ascolto elementi - da ponderare alla luce dell'intera istruttoria del caso - ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, fermo restando che alla opinione espressa dal minore, contraria al rimpatrio, può attribuirsi efficacia, non di causa esclusiva del rigetto dell'istanza, bensì di elemento corroborante il convincimento del giudice sulla sussistenza del pregiudizio, quale causa autonoma e sufficiente di deroga al principio generale del rientro immediato … ”. In altre parole: - prima di rimpatriare un minore sottratto al genitore affidatario non è necessario che il giudice lo ascolti e gli chieda se vuole vivere con mamma o papà. Questa attività istruttoria è obbligatoria solo nel caso in cui il piccolo versi in grave pericolo.
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