Ogni uomo ha diritto a una "second life", anche dopo il fallimento del primo matrimonio. Può quindi chiedere una riduzione dell'assegno se ha un'altra famiglia e un nuovo figlio - Cassazione 22 marzo 2012 n°4551

La Cassazione, con sentenza 22 marzo 2012 n°4551, boccia il ricorso di una ex moglie  avverso la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne (passato da € 469,00 a € 250,00 mensili), statuita dalla Corte di Appello in considerazione dell'oggettivo peggioramento della situazione economica dell’uomo che si era risposato e aveva avuto un figlio, poichè tutto il nuovo nucleo familiare era interamente a suo carico.

Ad avviso della ex moglie, invece, l'assegno per la figlia non doveva essere ridotto in quanto "la formazione di una nuova famiglia e la nascita di un altro figlio, oltre a non legittimare di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, sono state il frutto di scelte volontarie dell'ex marito, subite passivamente ed inconsapevolmente dalla primogenita … Costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole" che ha diritto a un "tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza".

La Cassazione ha sottolineato nella sentenza in esame come, "al contrario" di quanto sostenuto dalla signora:

1) "il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritto dell' uomo (art. 12) e come tale è riconosciuto anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) senza che sia possibile - proseguono i supremi giudici - considerare il divorzio come limite invalicabile oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale".

2)   Il divorzio (o la separazione) non può limitare tale diritto e pertanto l’assegno di mantenimento, che consegue al divorzio medesimo (o alla separazione), non può essere di misura tale da impedire la nascita di una seconda famiglia.

3)  I divorziati hanno "diritto" a riprovare a costruirsi una nuova famiglia, dopo il fallimento del primo matrimonio, e questo diritto non può essere "degradato" a "livello di scelta individuale non necessaria".

4)   Ciò non vuol dire che la costituzione di un secondo nucleo familiare garantisca automaticamente la possibilità di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento.

5)  Per quanto riguarda la riduzione dell'assegno, la Cassazione afferma che i "sopravvenuti oneri familiari" di chi è tenuto a versare un assegno di mantenimento devono necessariamente essere presi in considerazione dal giudice per verificare se vi sia "un effettivo depauperamento delle sostanze".

6)  A meno che non si tratti di una persona particolarmente benestante, la "cui complessiva situazione patrimoniale sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri".

7)   Per tutte le persone dal reddito normale, invece, si può invocare il diritto ad una “second life”….

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