Onere della prova e responsabilità n ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p., commi 1 e 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori e alla moglie - Cass. Sez. 6 Pen. 9 luglio 2010, n. 26470

In ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p., commi 1 e 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori e alla moglie incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilita' di adempiere gli obblighi di mantenimento - Cass. Sez. 6 Pen. 9 luglio 2010, n. 26470 –

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Sul punto la precedente giurisprudenza si era così espressa:
-   per escludere la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è sufficiente la disagiata condizione economica dell'obbligato alla prestazione dei mezzi di sussistenza (Cass. pen., 187311/90), ma occorre provare che le difficoltà economiche in cui versa l'obbligato si devono essere tradotte in uno stato di vera e propria assoluta indigenza economica (Cass. pen., 208307/97) e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, l'obbligazione (Cass. pen., 178252/88), circostanza che giustifica il comportamento omissivo.
-   Allorchè sia concretamente provata l'intervenuta sottrazione agli obblighi di sostentamento, grava sull'obbligato l'onere della prova di non aver avuto la relativa disponibilità economica durante tutto il periodo cui si riferisce il contestato addebito e di dimostrare che l’omissione contestata sia derivata da cause indipendenti dalla sua volontà (Cass. pen., 191990/92).
-   La generica indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità, dovendo l’obbligato soddisfare l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere (Cass. pen. 187513/90). Infatti il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all' art. 570 c.p. , non è escluso dalla circostanza che il reo sia disoccupato, a meno che la disoccupazione sia incolpevole (Cass. pen., 27245/02).
-   L’incapacità economica dell'imputato deve estendersi a tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza (Cass. pen., 165688/84); rimanendo ingiustificata la mancata ottemperanza agli obblighi nei periodi di capacità (Cass. pen., 164713/84).
-   Ai fini dell'accertamento della capacità economica del soggetto obbligato alla somministrazione dei mezzi di sussistenza, le risultanze del mod. 740 IRPEF non costituiscono prova certa ed ineccepibile dell'effettivo ammontare dei redditi del soggetto, in quanto esse hanno valore solo fino a prova contraria, dato che il fisco può sempre impugnarle o rettificarle (Cass. pen., 150106/81).
-   Se l'obbligato è economicamente incapace di provvedere, non si configura la responsabilità penale, secondo il principio generale ad impossibilia nemo tenetur, esclusa l’ipotesi in cui l'obbligato sia divenuto incapace per sua colpa (Cass. pen., 168240/85 e 187312/90), posto che l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione (Cass. pen., 185337/90) o l’abbia volontariamente determinata (Cass. pen., 171772/85).

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