Opposizione a precetto - Sussiste solidarietà per le spese di recupero del credito tra condomini e condominio ? - Cass. 12 aprile 2011 n. 8329

La Cassazione (III^ sezione - 12 aprile 2011 n. 8329), si pronuncia in tema di opposizione a precetto evidenziando la differenza che sussiste tra: - le spese liquidate in sentenza e quelle immediatamente ricollegabili (ad esempio i costi di registrazione dell'atto), per le quali lo stesso provvedimento di condanna prevede una responsabilità solidale dei condannati; - le successive spese necessarie a recuperare quanto dovuto, per le quali  ogni singolo debitore è tenuto a versare esclusivamente quanto di sua stretta competenza. 
Nella specie il creditore aveva inserito in ogni copia notificata del precetto non solamente le spese riferibili alla singola posizione ma anche quelle riguardanti tutte le altre parti. La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima, anche se solo in parte, l'intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c., ritenendo che non sussistesse solidarietà per le spese di recupero e rinviando la causa al Tribunale di Napoli per una precisa individuazione delle spese autoliquidate in precetto specificamente riferibili ai singoli debitori e non imputabili solidalmente a tutti. Non è infatti possibile «… pretendere dal debitore solidale che abbia adempiuto spontaneamente, senza costringere il creditore ad una preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad un'esecuzione nei suoi confronti, il pagamento delle spese di una siffatta attività che il creditore abbia preventivamente svolto senza successo nei confronti di altro obbligato solidale».
Cioè a dire: «In tema di spese inerenti alla notificazione del titolo esecutivo e alla redazione e notificazione del precetto, questo può contenere l'intimazione di pagamento, senza preventiva liquidazione processuale, soltanto delle spese sostenute dal creditore nei confronti del destinatario dell'atto di precetto, anche quando l'obbligazione di pagamento delle spese processuali sia solidale tra il debitore nei cui confronti è minacciata l'esecuzione ed altri debitori, a loro volta destinatari di distinti atti di precetto. Pertanto, è illegittima l'intimazione di pagamento delle spese sostenute dal creditore intimante il precetto per l'attività propedeutica all'esecuzione nei confronti dei debitori in solido diversi dal destinatario dell'atto di precetto». 

Nella stessa sentenza di evidenzia: - che la compensazione delle spese si verifica solo con somme liquide, esigibili e certe  (anche se quest’ultimo requisito non è espressamente richiesto dall'art. 1243 c.c.); - che non è certo il credito (opposto in compensazione), che si fondi su una sentenza provvisoriamente esecutiva ma non definitiva.
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