Opposizione all'esecuzione fondata su assegni di mantenimento in favore dell'ex coniuge e del figlio, dopo la delibazione della sentenza di annullamento del matrimonio concordatario - Tribunale di Latina ordinanza 10 novembre 2010
Il Tribunale di Latina, con ordinanza 10 novembre
- richiamandosi:ai principi esposte dalla Cassazione con sentenza 4202/01 “nessun principio concordatario, a proposito della sopravvenienza - rispetto alla attribuzione con sentenza passata in giudicato di un assegno di divorzio - della delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, osta alla piena operatività dell'art. 2909 cod. civ. in forza del quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione - al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. fra le stesse parti. Conseguentemente, una volta accertato nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, la spettanza a una parte di un assegno di divorzio, ove su tale statuizione si sia formato il giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., questo resta intangibile, in forza dell'art. 2909 cod. civ.”.
- e ritenendo che analogo principio possa essere applicato quanto alle statuizione nascenti da una sentenza resa all’esito di un giudizio di separazione.
Cioè a dire il passaggio in giudicato della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità canonica del matrimonio concordatario contratto dalle parti fa venir meno il vincolo coniugale, e quindi anche il potere-dovere del giudice di statuire in ordine all'assegno di mantenimento solo in ipotesi di pendenza del giudizio di separazione dei coniugi.
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