Per i contratti della pubblica amministratzione è confermata la necessità della forma scritta "ad substantiam" - Corte di cassazione, sezione III civile, 28 settembre 2010, n. 20340

La Corte di Cassazione, Sezione III^, con  sentenza 28 settembre 2010, n. 20340, conferma il principio generale fondamentale per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato).

La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria.

In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97).

 

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